Cassazione SU Penali: durata del diritto di utilizzazione di opere cinematografiche
- ai fini del calcolo il periodo di sospensione del termine per la tutela del diritto di autore, stabilito dal D. Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1947 per i cittadini dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale in esecuzione del Trattato di pace di Parigi, non si cumula con il periodo di proroga stabilito, in precedenza, dal D. Lgs. lgt. n. 440 del 1945 (sicché il termine di durata ex art. 32 della legge n. 633 del 1941 operante anteriormente alla modifica operata dall’art.3 del Dpr n. 19 del 1978 non può oltrepassare complessivi trentasei anni dalla data di prima proiezione pubblica dell’opera);
- il termine di durata di cinquant’anni, stabilito dal predetto art.3 del DPR n. 19 del 1978 in luogo del precedente termine di anni trentasei, non si applica alle opere per le quali, all’entrata in vigore di detta norma, detta durata di anni trentasei sia già scaduta;
- nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista per le opere cinematografiche non si cumula con la tutela prevista per l’autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, sì che la scadenza del termine relativo al primo aspetto è sufficiente a determinare la caduta dell’opera in pubblico dominio.
Su quest’ultimo punto, la Cassazione ha affermato che "deve essere confutato l’assunto (formulato in alcune decisioni di merito) secondo il quale le opere cinematografiche di animazione aventi ad oggetto personaggi dei cartoni animati godrebbero di una doppia protezione, perché a quella fissata dalla legge per l’opera filmica nel suo complesso si cumulerebbe quella stabilita per i disegni con i quali l’opera stessa è stata realizzata, con la conseguenza che, finché dura la protezione per i disegni dei personaggi, non potrebbe determinarsi la caduta in pubblico dominio nemmeno dei film che li utilizzano. La tesi della duplice tutela - come correttamente evidenziato dalla III Sezione penale nella sentenza n. 38721/2007, alle cui argomentazioni, condivise da queste Sezioni Unite, si rinvia - non solo manca di qualsiasi base normativa, ma nemmeno potrebbe fondarsi su una applicazione analogica di altre nonne, sia per il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale sia per la mancanza delle condizioni di utilizzazione dell’"argumentum a simili", data la evidente diversità di ratio legis fra le norme sulla tutela dell’opera cinematografica e quelle sulla tutela dei disegni. I disegni, in quanto opere dell’ingegno appartenenti ad una specifica categoria. Godono della protezione riservata al loro autore, ma, qualora siano stati riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, concorrono a dar luogo alla costituzione di un’opera dell’ingegno autonoma e diversa, che la legge individua e protegge come tale, attribuendo il diritto ad un diverso soggetto e con diversi termini di protezione. Ne consegue che il diritto di utilizzazione della nuova opera dell’ingegno costituita dal cartone animato spetta al produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cinematografiche; mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni spetta alloro autore, ed ha la durata prevista per le opere delle arti figurative. Nella fattispecie in esame, quindi. il decorso del primo termine ha determinato la caduta in pubblico dominio delle opere cinematografiche anche qualora non fosse ancora caduto in pubblico dominio il diritto sui disegni".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 dicembre 2009, n.49783: Duplicazione di opere cinematografiche - Diritto di utilizzazione - Durata).
- ai fini del calcolo il periodo di sospensione del termine per la tutela del diritto di autore, stabilito dal D. Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1947 per i cittadini dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale in esecuzione del Trattato di pace di Parigi, non si cumula con il periodo di proroga stabilito, in precedenza, dal D. Lgs. lgt. n. 440 del 1945 (sicché il termine di durata ex art. 32 della legge n. 633 del 1941 operante anteriormente alla modifica operata dall’art.3 del Dpr n. 19 del 1978 non può oltrepassare complessivi trentasei anni dalla data di prima proiezione pubblica dell’opera);
- il termine di durata di cinquant’anni, stabilito dal predetto art.3 del DPR n. 19 del 1978 in luogo del precedente termine di anni trentasei, non si applica alle opere per le quali, all’entrata in vigore di detta norma, detta durata di anni trentasei sia già scaduta;
- nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista per le opere cinematografiche non si cumula con la tutela prevista per l’autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, sì che la scadenza del termine relativo al primo aspetto è sufficiente a determinare la caduta dell’opera in pubblico dominio.
Su quest’ultimo punto, la Cassazione ha affermato che "deve essere confutato l’assunto (formulato in alcune decisioni di merito) secondo il quale le opere cinematografiche di animazione aventi ad oggetto personaggi dei cartoni animati godrebbero di una doppia protezione, perché a quella fissata dalla legge per l’opera filmica nel suo complesso si cumulerebbe quella stabilita per i disegni con i quali l’opera stessa è stata realizzata, con la conseguenza che, finché dura la protezione per i disegni dei personaggi, non potrebbe determinarsi la caduta in pubblico dominio nemmeno dei film che li utilizzano. La tesi della duplice tutela - come correttamente evidenziato dalla III Sezione penale nella sentenza n. 38721/2007, alle cui argomentazioni, condivise da queste Sezioni Unite, si rinvia - non solo manca di qualsiasi base normativa, ma nemmeno potrebbe fondarsi su una applicazione analogica di altre nonne, sia per il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale sia per la mancanza delle condizioni di utilizzazione dell’"argumentum a simili", data la evidente diversità di ratio legis fra le norme sulla tutela dell’opera cinematografica e quelle sulla tutela dei disegni. I disegni, in quanto opere dell’ingegno appartenenti ad una specifica categoria. Godono della protezione riservata al loro autore, ma, qualora siano stati riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, concorrono a dar luogo alla costituzione di un’opera dell’ingegno autonoma e diversa, che la legge individua e protegge come tale, attribuendo il diritto ad un diverso soggetto e con diversi termini di protezione. Ne consegue che il diritto di utilizzazione della nuova opera dell’ingegno costituita dal cartone animato spetta al produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cinematografiche; mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni spetta alloro autore, ed ha la durata prevista per le opere delle arti figurative. Nella fattispecie in esame, quindi. il decorso del primo termine ha determinato la caduta in pubblico dominio delle opere cinematografiche anche qualora non fosse ancora caduto in pubblico dominio il diritto sui disegni".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 dicembre 2009, n.49783: Duplicazione di opere cinematografiche - Diritto di utilizzazione - Durata).