Cassazione SU Penali: il riesame del provvedimento di sequestro ammesso anche con telegramma o raccomandata

Le Sezioni Unite Penali sono state chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza venutosi a creare tra Sezioni della Cassazione, anche in seguito al susseguirsi di interventi legislativi, in merito alla seguente questione di diritto: "se la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro sia validamente proposta, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., anche mediante telegramma o con trasmissione dell’atto a mezzo di posta raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell’art. 324 comma 5 c.p.p.".

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio diritto: "La richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell’atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell’art. 324 comma 5 c.p.p.".

I problemi interpretativi sono sorti con l’art. 16 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 332 che modificò il comma 4 dell’art. 309 c.p.p., prevedendo che per la richiesta di riesame relativa alle misure coercitive "si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583". L’estensione del richiamo all’art. 583 c.p.p. ha reso dunque testualmente incontrovertibile che l’atto di riesame in materia di coercizione personale possa essere inviato per telegramma o a mezzo di raccomandata. "Parte della giurisprudenza, basandosi esclusivamente sulla considerazione che la novella del 1995 non è intervenuta anche sul comma 2 dell’art. 324 c.p.p. - il quale, relativamente alle richieste di riesame di provvedimenti di sequestro, continua a mantenere il solo rinvio alle "forme previste dall’art. 582" -, ha ritenuto di individuare una intenzione differenziatrice del legislatore, razionalmente giustificabile sulla base delle diversità degli interessi in gioco e delle relative procedure, diretta a escludere l’ammissibilità della formalità della spedizione per telegramma o con posta raccomandata dell’atto di riesame dei provvedimenti di sequestro, a differenza di quanto stabilito per il riesame dei provvedimenti applicativi di misure personali coercitive".

Le SU non condividono questo ultimo orientamento, sostenendo che "trattandosi di individuare l’intenzione del legislatore, in un contesto interessato da contrasti giurisprudenziali e, insieme, da una produzione legislativa a un tempo caotica e frenetica, sarebbe inappagante fondarsi sul mero rilievo per cui nell’art. 309 la legge "disse" e nell’art. 324 "tacque", in applicazione di un’antica regola interpretativa che è adeguata a epoche di legislazione ideale".

Le SU hanno così elaborato il succitato principio di diritto: 1. contestualizzando il senso dell’intervento legislativo del 1995, 2. affermando che una differenziazione quanto a modalità di proposizione delle richieste di riesame in materia personale e reale non può essere razionalmente giustificata in base alle caratteristiche dei due rimedi; 3. affermando che occorre privilegiare il favor impugnationis, tanto più che nel senso dell’ammissibilità del ricorso al mezzo postale ai fini della proposizione di atti di impugnazione si indirizzano esigenze di effettività della tutela giurisdizionale che attraversano le più diverse forme di contenzioso, come testimoniato anche dalla giurisprudenza costituzionale.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 7 gennaio 2008, n.231: Misure cautelari reali - Modalità di presentazione della richiesta di riesame).

Le Sezioni Unite Penali sono state chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza venutosi a creare tra Sezioni della Cassazione, anche in seguito al susseguirsi di interventi legislativi, in merito alla seguente questione di diritto: "se la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro sia validamente proposta, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., anche mediante telegramma o con trasmissione dell’atto a mezzo di posta raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell’art. 324 comma 5 c.p.p.".

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio diritto: "La richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell’atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell’art. 324 comma 5 c.p.p.".

I problemi interpretativi sono sorti con l’art. 16 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 332 che modificò il comma 4 dell’art. 309 c.p.p., prevedendo che per la richiesta di riesame relativa alle misure coercitive "si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583". L’estensione del richiamo all’art. 583 c.p.p. ha reso dunque testualmente incontrovertibile che l’atto di riesame in materia di coercizione personale possa essere inviato per telegramma o a mezzo di raccomandata. "Parte della giurisprudenza, basandosi esclusivamente sulla considerazione che la novella del 1995 non è intervenuta anche sul comma 2 dell’art. 324 c.p.p. - il quale, relativamente alle richieste di riesame di provvedimenti di sequestro, continua a mantenere il solo rinvio alle "forme previste dall’art. 582" -, ha ritenuto di individuare una intenzione differenziatrice del legislatore, razionalmente giustificabile sulla base delle diversità degli interessi in gioco e delle relative procedure, diretta a escludere l’ammissibilità della formalità della spedizione per telegramma o con posta raccomandata dell’atto di riesame dei provvedimenti di sequestro, a differenza di quanto stabilito per il riesame dei provvedimenti applicativi di misure personali coercitive".

Le SU non condividono questo ultimo orientamento, sostenendo che "trattandosi di individuare l’intenzione del legislatore, in un contesto interessato da contrasti giurisprudenziali e, insieme, da una produzione legislativa a un tempo caotica e frenetica, sarebbe inappagante fondarsi sul mero rilievo per cui nell’art. 309 la legge "disse" e nell’art. 324 "tacque", in applicazione di un’antica regola interpretativa che è adeguata a epoche di legislazione ideale".

Le SU hanno così elaborato il succitato principio di diritto: 1. contestualizzando il senso dell’intervento legislativo del 1995, 2. affermando che una differenziazione quanto a modalità di proposizione delle richieste di riesame in materia personale e reale non può essere razionalmente giustificata in base alle caratteristiche dei due rimedi; 3. affermando che occorre privilegiare il favor impugnationis, tanto più che nel senso dell’ammissibilità del ricorso al mezzo postale ai fini della proposizione di atti di impugnazione si indirizzano esigenze di effettività della tutela giurisdizionale che attraversano le più diverse forme di contenzioso, come testimoniato anche dalla giurisprudenza costituzionale.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 7 gennaio 2008, n.231: Misure cautelari reali - Modalità di presentazione della richiesta di riesame).