Cassazione SU Penali: ricorso contro archiviazione proposto dal difensore nominato anche senza procura speciale

"Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell’interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell’apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli articoli 101, comma 1, e 96, comma 2, codice procedura penale (ossia mediante dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell’art. 122 o dell’art. 100, comma 1, codice procedura penale".

La Cassazione, stabilendo il riportato principio di diritto, ha composto un contrasto giurisprudenziale, ribadendo in definitiva che: "secondo quanto stabilisce l’articolo 101, comma 1, codice procedura penale la persona offesa ha la facoltà di nominare un difensore con le semplici modalità indicata nell’articolo 96, comma 2, e tale difensore ha, in virtù di tale nomina, il potere di esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge attribuisce all’offeso. Non vi è poi alcuna ragione per ritenere che sia necessario il conferimento di una ulteriore procura speciale per l’impugnazione del provvedimento di archiviazione, dal momento che questa impugnazione non rientra tra gli atti per il quali l’articolo 122 richiede il previo conferimento della procura speciale e che non vi è alcuna altra norma, che sia applicabile al difensore della persona offesa e che gli imponga la necessità di una procura speciale per proporre la detta impugnazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 20 dicembre 2007, n.n. 47473).

"Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell’interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell’apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli articoli 101, comma 1, e 96, comma 2, codice procedura penale (ossia mediante dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell’art. 122 o dell’art. 100, comma 1, codice procedura penale".

La Cassazione, stabilendo il riportato principio di diritto, ha composto un contrasto giurisprudenziale, ribadendo in definitiva che: "secondo quanto stabilisce l’articolo 101, comma 1, codice procedura penale la persona offesa ha la facoltà di nominare un difensore con le semplici modalità indicata nell’articolo 96, comma 2, e tale difensore ha, in virtù di tale nomina, il potere di esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge attribuisce all’offeso. Non vi è poi alcuna ragione per ritenere che sia necessario il conferimento di una ulteriore procura speciale per l’impugnazione del provvedimento di archiviazione, dal momento che questa impugnazione non rientra tra gli atti per il quali l’articolo 122 richiede il previo conferimento della procura speciale e che non vi è alcuna altra norma, che sia applicabile al difensore della persona offesa e che gli imponga la necessità di una procura speciale per proporre la detta impugnazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 20 dicembre 2007, n.n. 47473).