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Cassazione Tributaria: interposizione fittizia di manodopera occorre verificare tutti gli elementi

La Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate "contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute di acconto IRPEF, fondati sul presupposto dell’esistenza di un appalto di manodopera, in violazione dell’articolo 1 della legge n. 1369 del 1960".

Secondo la Cassazione il primo motivo di ricorso formulato dalla ricorrente è manifestamente fondato. In particolare, la ricorrente ha censurato "la sentenza impugnata per aver escluso il ricorrere di interposizione fittizia di manodopera solo con riguardo al criterio presuntivo di cui al terzo comma dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non ritenendo provato che le imprese subappaltatrici avessero utilizzato attrezzature e capitali dell’impresa appaltatrice, e non anche verificando la sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dal primo comma della stessa norma, quali l’effettiva autonomia negoziale della subappaltatrice e la sussistenza di struttura e capitali adeguati all’importanza dell’opera".

La Cassazione ricorda il proprio orientamento secondo cui "l’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione, da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli (Cass. 16788/06)".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 4 maggio 2010, n.10685).

La Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate "contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute di acconto IRPEF, fondati sul presupposto dell’esistenza di un appalto di manodopera, in violazione dell’articolo 1 della legge n. 1369 del 1960".

Secondo la Cassazione il primo motivo di ricorso formulato dalla ricorrente è manifestamente fondato. In particolare, la ricorrente ha censurato "la sentenza impugnata per aver escluso il ricorrere di interposizione fittizia di manodopera solo con riguardo al criterio presuntivo di cui al terzo comma dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non ritenendo provato che le imprese subappaltatrici avessero utilizzato attrezzature e capitali dell’impresa appaltatrice, e non anche verificando la sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dal primo comma della stessa norma, quali l’effettiva autonomia negoziale della subappaltatrice e la sussistenza di struttura e capitali adeguati all’importanza dell’opera".

La Cassazione ricorda il proprio orientamento secondo cui "l’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione, da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli (Cass. 16788/06)".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 4 maggio 2010, n.10685).