Cassazione Tributaria: sentenza accertamento sui soci in materia di utili extracontabili

Secondo la Cassazione quanto stabilito con sentenza n. 6197 depositata il 16 marzo 2007, secondo cui

"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati", se "lascia naturalmente salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di di.stribuzione ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti" non ri sulta ("non risultando tuttavia a tal fine sufficiente") infirmato od inapplicabile per effetto ed in conseguenza della "mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili"

deve essere confermato anche per l’ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati atteso che per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale comunque i ricavi conseguiti da operazioni "in nero" non risultano né accantonati né reinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: il risultato «pur sempre negativo» del bilancio, riscontrato nel caso dal giudice del merito, infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci), quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 8 luglio 2008, n.18640)
Secondo la Cassazione quanto stabilito con sentenza n. 6197 depositata il 16 marzo 2007, secondo cui

"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati", se "lascia naturalmente salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di di.stribuzione ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti" non ri sulta ("non risultando tuttavia a tal fine sufficiente") infirmato od inapplicabile per effetto ed in conseguenza della "mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili"

deve essere confermato anche per l’ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati atteso che per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale comunque i ricavi conseguiti da operazioni "in nero" non risultano né accantonati né reinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: il risultato «pur sempre negativo» del bilancio, riscontrato nel caso dal giudice del merito, infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci), quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 8 luglio 2008, n.18640)