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Art. 2657

Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [Codice civile 2908; Codice di procedura civile 132, 586, 825], di atto pubblico [Codice civile 2699] o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [Codice civile 2703] o accertata giudizialmente [Codice civile 2603, 2643, 2648, 2659, n. 3; Codice di procedura civile 131, 214, 215].

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati [Codice di procedura civile 796].

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