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Art. 2658

Atti da presentare al conservatore

La parte che domanda la trascrizione del titolo [Codice civile 2659, n. 2, 2674] deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private [Codice civile 1350], deve presentare l’originale [Codice civile 2648], salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio [Codice civile 2678]. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica [Codice civile 2670; Codice di procedura civile 148] alla controparte.

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