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Art. 2667

Atti compiuti per persona incapace

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime [Codice civile 320, 321, 357, 394, 409, 424] devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio [Codice civile 1425, 1426].

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori [Codice civile 2], agli interdetti [Codice civile 414] e a qualsiasi altro incapace [Codice civile 415], salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi [Codice civile 2644].

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