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Art. 2668

Cancellazione della trascrizione

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni [Codice civile 2654] si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate [Codice civile 2883, 2888] ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [Codice civile 2659, 2675, n. 3; Codice di procedura civile 324, 586, 683; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 113].

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti [Codice di procedura civile 306, 307].

Si deve cancellare l’indicazione della condizione [Codice civile 1383] o del termine [Codice civile 1184] negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [Codice civile 2659].

Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

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