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Art. 314-bis et vicies

Impugnativa dei provvedimenti relativi all’affidamento preadottivo

[I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all’affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o della istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni [Codice civile 2964] dalla comunicazione del provvedimento.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.]

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