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Art. 2361

Partecipazioni

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto [Codice civile 2328, n. 3], non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto [Codice civile 2379, 2424, n. 10].

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

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