x

x

Art. 2415

Assemblea degli obbligazionisti

L’assemblea degli obbligazionisti [Codice civile 2421, n. 7] delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.

L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti [Codice civile 2367].

Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci [Codice civile 2365, 2368, 2369, 2375] e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni [Codice civile 2357].

All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza [Codice civile 2418].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.