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Art. 2504

Atto di fusione

La fusione deve risultare da atto pubblico [Codice civile 2328, 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quater , 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699].

L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

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