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Art. 974

Diritti dei creditori dell’enfiteuta

I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione [Codice civile 972, 2900; Codice di procedura civile 105] per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta [Codice civile 971]; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire.

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione [Codice civile 2653, n. 2, 2815] e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

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