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Art. 113

Giudice dell’ottemperanza

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all’articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

2. Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e’ chiesta l’ottemperanza.

Bibliografia: Cacciavillani, Il giudizio di ottemperanza: il processo esecutivo amministrativo, Roma, 1998; Castro, Il giudizio di ottemperanza amministrativa, Milano, 2012; Chieppa, Il Codice del processo amministrativo, Milano, 2011; Daidone – Patroni Griffi, Il giudizio di ottemperanza, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015; De Nictolis, Processo amministrativo Formulario commentato, Milano, 2019; Giovagnoli (a cura di), Formulario del processo amministrativo, Milano, 2012; Pepe, Giudicato amministrativo e sopravvenienze, Napoli, 2017; Quaranta – Lopilato, Il processo amministrativo: Commentario al Decreto Legislativo. 104/2010, Milano, 2011; Sanino, Codice del processo amministrativo, Milano, 2011; Scoca, Giustizia Amministrativa, Torino, 2003.

 

Sommario: 1. Il riparto di competenze tra TAR e Consiglio di Stato.

 

1. Il riparto di competenze tra TAR e Consiglio di Stato

L’articolo 113 CPA si occupa dell’individuazione del giudice competente nel giudizio di ottemperanza. Confermando il sistema precedente, il Codice attribuisce la competenza sull’ottemperanza relativa alle sentenze del giudice amministrativo allo stesso giudice che ha emanato la sentenza da ottemperare. Fermo restando che la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale nei casi in cui le sue sentenze vengano confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. 

Per quanto riguarda le sentenze di altre giurisdizioni e per i lodi arbitrali la competenza è del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Si tratta dunque di una competenza funzionale e la ragione di ciò risiede nel fatto che l’assegnazione della competenza a conoscere di questioni inerenti l’esecuzione della sentenza è necessario che venga riferita allo stesso giudice che, avendo emanato la decisione che deve essere eseguita, può adottare le misure più adatte a risolvere eventuali contestazioni connesse alla fase esecutiva 

È riconosciuta dalla giurisprudenza la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quando l’amministrazione si deve adeguare a statuizioni rese per la prima volta in appello, anche se la sentenza di primo grado è stata confermata con integrazione ovvero modifica della motivazione, cioè qualora da suddetta modifica emerga un autonomo contenuto precettivo inerente al contenuto e alle modalità dell’ottemperanza. Qualora quindi la sentenza d’appello contenga statuizioni che evidenziano un distaccamento dal percorso motivazionale precedente ed un conseguente cambiamento o ampliamento del dispositivo del primo grado, la competenza dovrà allora radicarsi presso il Consiglio di Stato (Cons. St. IV, n. 2183/2013). 

Alla luce di quanto esposto, è pacifico affermare che il giudice dell’ottemperanza, come identificato nel dettato dell’articolo113, deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto (Cons. St. Ad. Plen., n. 2/2013).

 

Il punto di vista dell’autore

L’articolo 113 si pone in continuità col sistema previgente, che, all’articolo 37, comma 4 della legge n. 1034 del 1971, attribuiva il giudizio di ottemperanza alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta, precisando, inoltre, che “la competenza è peraltro del Tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di Tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello”. 

Il Codice ribadisce, infatti, tale competenza funzionale, chiarendo, anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul previgente sistema di tutela (ad es., Cons. St. VI, n. 243/2009), che “la competenza è del Tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”. 

La motivazione, dunque, non deve necessariamente essere identica a quella del primo grado di giudizio, ma deve comunque produrre lo stesso effetto di indirizzo della successiva attività amministrativa; può dunque tra un grado e l’altro mutare la ragione dell’illegittimità, ma non gli effetti ad essa collegati.