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Art. 25

Domicilio

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:

  1. a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;
  2. b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

Bibliografia. Rosanna De Nictolis, Codice del processo amministrativo commentato, IV edizione, Wolters Kluwer, 2016; F. Caringella, M. Protto, Codice del nuovo processo amministrativo, Dike, Roma, 2013.; Mario Sanino, Codice del processo amministrativo, Utet, 2011; Ines Pisano, Lo strano caso dell’abrogazione dell’elezione di domicilio nel processo amministrativo telematico, 2018.

 

Sommario. 1. Ratio e genesi della norma; 2. Il domicilio nei ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

 

1. Ratio e genesi della norma

Prima delle modifiche apportate dal decreto legge del 31 agosto 2016, n. 168, il testo dell’articolo 25 CPA riproponeva sostanzialmente quanto già previsto dalla previgente normativa e dai relativi assetti giurisprudenziali.

L’articolo 35, c. 2, R.D. n. 1054/1924 (T.U. Cons. St.), disponeva, infatti, che il ricorrente che “non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma si intende averlo eletto per gli atti 

e per gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato”.

L’applicazione dell’articolo sopra citato era estesa in via analogica dalla giurisprudenza anche ai giudizi di primo grado.

L’articolo 25 CPA codificando la giurisprudenza ante codice prevede, dunque, che nei giudizi instaurati dinanzi ai Tar, le parti devono eleggere domicilio nel capoluogo o nella sezione staccata dove penderà il ricorso.

In mancanza, il domicilio si intenderà eletto presso la segreteria del Tar adito o della sezione staccata (ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 maggio 2000, Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1884).

Il fondamento della norma in commento deve rinvenirsi nell’articolo 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 ai sensi del quale “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso”.

Deve evidenziarsi, inoltre, come l’articolo 25 CPA faccia salvo, al primo comma, quanto previsto dall’articolo 136, c. 1, CPA in tema di comunicazioni di segreteria.

Tale previsione è stata introdotta dal d.lgs. n. 195/2011(correttivo al CPA) al fine di coordinare la disciplina del domicilio legale e le comunicazioni di segreteria agli indirizzi p.e.c. o fax. 

 

2. Il domicilio nei ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico

Con decreto legge del 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) il legislatore ha, da un lato, esteso anche al processo amministrativo l’applicazione dell’articolo 16 sexies, del D.L. n. 179/2012 e, dall’altro, ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico”.

Più precisamente il testo attualmente vigente dell’articolo 25 CPA ha escluso l’applicazione, ai “ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico” dell’intero primo comma della norma stessa e dunque della domiciliazione ex lege presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale oppure del Consiglio di Stato in caso di omessa elezione di domicilio fisico.

Troverà applicazione, invece, in quanto compatibile col processo amministrativo, l’articolo 16 sexies d.l. n.179/2012 ai sensi del quale “Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.

Le novità importate nel testo dalla norma in commento hanno accesso, tuttavia, un dibattito tra gli operatori: ai ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico è applicabile esclusivamente il domicilio digitale ex articolo 16 sexies d.l. n. 179/2012 o il domicilio fisico continua ad esistere interfacciandosi in modo alternativo/residuale a quello digitale?

Sul punto, con atto prot. n. 748 del 14.2.2018, pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, è stato interpellato, da parte Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, l’Ufficio studi, il quale, dopo aver preliminarmente esposto i rilievi effettuati, ha concluso ritenendo che “nel nuovo assetto normativo, la sola indicazione del domicilio digitale può essere considerata sufficiente, essendo il domicilio digitale il domicilio eletto ex lege; in tale evenienza, in caso di mancato funzionamento della PEC indicata, per causa imputabile al destinatario, si procederà alle notificazioni mediante deposito dell’atto presso la segreteria dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 16 sexies d.l. n.179/2012; la parte ha, perciò, l’onere di indicare eventuali modifiche della PEC indicata come domicilio digitale, all’atto della costituzione (onere che potrebbe essere escluso, solo nel caso in cui il PAT, inteso come sistema operativo, sia in grado di assicurare la piena e costante accessibilità delle parti e delle segreterie ai pubblici registri e ai loro aggiornamenti”. 

Non vi è più, pertanto, l’onere di indicare il domicilio fisico essendo sufficiente l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. corrispondente al domicilio digitale del difensore.

Resta ferma, comunque, la possibilità, nel caso in cui l’indirizzo p.e.c. del difensore non sia raggiungibile per colpa a lui imputabile e non sia stato indicato un domicilio fisico, che le notifiche vengano effettuate mediante deposito dell’atto presso la segreteria dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 16 sexies d.l. n.179/2012.

 

Il punto di vista degli Autori

 

Tralasciando le già esposte considerazioni sul nuovo domicilio digitale, è utile evidenziare in questa sede, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, il rapporto intercorrente tra il domicilio eletto e le notificazioni degli atti giudiziari.

Secondo la giurisprudenza più recente, il disposto di cui all’articolo 25 CPA va letto non già nell’interesse del soggetto che ha indicato il domicilio in una sede diversa dal Comune sede di Tar, bensì “nell’interesse del notificante, che non deve procedere a faticose e più costose operazioni di notifica al di fuori del comune sede del TAR stesso (o della sua sezione distaccata)” (Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2017, n. 505)

I Giudici di Palazzo Spada hanno specificato, inoltre, che la notifica deve essere effettuata “presso il difensore”, con ciò intendendo fare riferimento a quello che “era costituito nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, nel domicilio in esso eletto, mentre, solo in assenza di qualunque riferimento nominativo nella relata di notifica alla persona del procuratore stesso, questa non può considerarsi eseguita alla parte presso il difensore nel domicilio eletto, essendo la domiciliazione riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica” (Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2017, n. 505; Cons. St., sez. III, 20 maggio 2015, n. 2557).

La notificazione degli atti effettuata presso il domicilio eletto dalla parte al di fuori del comune dove ha sede il Tar adito, non comporta, pertanto, la nullità della stessa ma è vista dalla stessa giurisprudenza come un ancor più diligente adempimento degli obblighi che “incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge” (Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2017, n. 505).