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Art. 121-ter

Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari

1.   Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

2.   Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:

a)  se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98;

b)  se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

3.  Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:

a)  limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio;

b)  disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

4.  Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all’atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.

 

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