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Art. 21 - Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all’apprensione materiale dei beni e all’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l’assistenza, ove ritenuto opportuno, dell’ufficiale giudiziario. (1)

2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell’articolo 35, comma 1, sentito l’amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l’ausilio della forza pubblica. (2)

3. Il rimborso delle spese postali e dell’indennità di trasferta spettante all’ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

(1) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 5, lett. a), nn. 1) e 2), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 5, lett. b), L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 21, disciplinando l’esecuzione del sequestro, al comma 1, distingue chiaramente la fase della “apprensione materiale” dei beni da quella dell’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi; la “ricognizione” è, dunque funzionale esclusivamente a fotografare la situazione del bene al momento della esecuzione della misura ed a verificare se non vi siano ostacoli di natura materiale alla immissione nel possesso dell’amministratore giudiziario, come è testimoniato dal contenuto del comma 2 che, per l’appunto, contempla l’ipotesi in cui, proprio all’esito della ricognizione materiale, insorgano problemi (di natura per l’appunto “materiale”) per far luogo alla formale acquisizione della giuridica disponibilità del bene in capo all’amministratore (Sez. 2, 11855/2018).

L’ esecuzione del sequestro di prevenzione avviene mediante il compimento delle modalità di cui all’art. 104 Disp. att. c.p.p. (per i beni immobili con la trascrizione del provvedimento) e sul piano materiale con l’immissione in possesso dei beni in favore dell’amministratore giudiziario (art. 21) con rispetto dei diritti dei terzi aventi data certa anteriore. Il sequestro implica per logica comune il trasferimento del possesso del bene in capo al soggetto designato dall’autorità giudiziaria (ed in ciò l’art. 21 può essere ritenuto norma ricognitiva), in attesa della definizione del procedimento, con obbligo – previsto in via generale – dall’amministratore di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

È evidente, tuttavia, che lì dove oggetto del sequestro sia l’abitazione del proposto e del suo nucleo familiare non può ipotizzarsi un immediato spossessamento, posto che le disposizioni previste, rispettivamente dall’art. 2–sexies, comma 4, L. 575/1965 e dall’art. 40, comma 2, rinviano espressamente ai contenuti dell’art. 47 LF, attribuendo al GD (Sez. 1, 6325/2015) la possibilità di adottare i relativi provvedimenti. In tal senso, può affermarsi che l’esecuzione del sequestro di prevenzione sul bene rappresentato dall’abitazione del proposto segue una disciplina ad hoc, posto che (ferma restando la trascrizione del vincolo) l’occupazione dell’immobile resta provvisoriamente inalterata sino alla emissione del provvedimento con cui, ove ne ricorrano le condizioni (con ricognizione del presupposto della necessità abitativa) il giudice delegato si pronunzi in merito.

In ogni caso l’eventuale provvedimento di sgombero dell’immobile (lì dove non vi sia autorizzazione alla prosecuzione della sua occupazione) non rientra nelle competenze del giudice delegato ma in quelle del Tribunale (in via generale così dispone l’art. 21, comma 2), trattandosi di attività finalizzata alla piena esecuzione del provvedimento collegiale di sequestro e non alla verifica di aspetti inerenti alla mera gestione del bene.

Nel caso qui in esame il decreto di sgombero, sia pure contenente valutazioni circa l’applicabilità o meno dell’art. 47 LF in chiave di presupposto logico della decisione, è stato correttamente emesso, pertanto, dal Tribunale, che ne ha peraltro consentito la reclamabilità – con doppia valutazione di merito – il che esclude violazioni in punto di competenza o altri vizi del procedimento. In nessun caso potrebbe, inoltre, dirsi sussistente la competenza dell’ANBSC, trattandosi di procedimento di prevenzione regolamentato dalle norme vigenti prima della entrata in vigore del D. Lgs. 159/2011, nel cui ambito la gestione dei beni si trasferisce a detta ANBSC solo in ipotesi e all’atto di confisca definitiva.

In tal senso, va precisato che la particolare disciplina transitoria (art. 117, comma 5) sul punto prevede che per le procedure di prevenzione instaurate prima del 15 marzo 2012 (data della entrata in vigore dell’ultimo regolamento di cui all’art. 113) continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella legge istitutiva dell’ANBSC (L. 50/2010) e ribadita all’art. 110, comma 2, lettera d), e per tale motivo l’ANBSC diventa titolare dei poteri gestionali – in dette procedure – soltanto in fase successiva alla irrevocabilità della confisca (Sez. 1, 43580/2016).

La legittimità dell’imposizione di un’indennità per l’occupazione di immobili a carico del proposto per la misura di prevenzione e di conseguenza anche dell’indagato colpito da sequestro ex art. 12–sexies L. 356/1992, altro non costituisce che la conseguenza della applicazione congiunta degli artt. 21, comma 2, 35, comma 5, e 40, comma 2 (il quale rinvia, a sua volta all’art. 47 LF).

Le norme ivi contenute mirano, infatti, nel loro complesso a contemperare due opposte esigenze: la prima è costituita dalla necessità che gli occupanti dei beni immobili sottoposti a sequestro di prevenzione o ex artt. 321 CPP e 12–sexies L. 352/92 sgomberino volontariamente o forzatamente i beni medesimi (art. 21, comma 2); l’altra è rappresentata dall’opportunità di soddisfare le concrete esigenze abitative del soggetto colpito dal sequestro o delle persone interposte nella titolarità dei beni interessati dalla misura cautelare reale, una volta che l’amministratore giudiziario abbia loro imposto il pagamento di un’indennità di occupazione al fine di garantire la redditività dei beni in sequestro (art. 35 comma 5) (Sez. 5, 25289/2015).

 

Linee guida, circolari e prassi

G. Muntoni (presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma), “Giurisprudenza e prassi operative del tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione”, relazione tenuta per il corso su “Misure di prevenzione patrimoniale: potenzialità e problematiche del contrasto ai patrimoni illeciti” organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, 6 giugno 2019, reperibile al seguente link: https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2019/2019_06%20–%20Giugno/13%20–%20Misure%20di%20prevenzione/Relazione%20–%20Dott_%20Guglielmo%20Muntoni.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: problematiche organizzative e operative”, nota n. 6815 del 10 novembre 2017, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_16709.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario”, nota n. 5810 dell’8 novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_21020.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, “Quinta lettera di prevenzione”, novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prassi–e–documenti/