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Art. 22 - Provvedimenti d’urgenza

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell’udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell’articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei trenta giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, emerge l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca. (1)

2–bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall’articolo 24, comma 2. (2)

(1) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 6, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 6, lett. b), L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Il provvedimento di sequestro urgente non è impugnabile ex se, fatta eccezione per il caso che abbia caratteristiche tali da consentire di ritenerlo abnorme poiché in tal caso sarebbe ricorribile per cassazione (Sez. 6, 16873/2019).

Sussiste in capo al presidente della Corte d’appello il potere, ai sensi dell’articolo 22, di adottare provvedimenti cautelari anticipatori e, in specie, il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, poiché il correlativo potere cautelare spetta al giudice di secondo grado e il presidente di detto organo è dotato degli speciali poteri anticipatori che la legge già riconosce al presidente del tribunale.

È bene chiarire subito che il giudice di appello è dotato di tutti i poteri cautelari riconosciuti al giudice di primo grado in tema di misure di prevenzione. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «ragioni di complessiva tenuta logica del sistema e di coerenza sistematica impongono di ritenere che, se il giudice della prevenzione, investito dal PM, dell’impugnazione del provvedimento di diniego può disporre, per la prima volta, in appello la confisca, in precedenza non applicata, ha altresì il potere di disporre, in tale fase, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca» (così, in motivazione, Sez. 1, 43796/2015).

In tale pronuncia si è, infatti, precisato che «in tema di misure di prevenzione, avverso i provvedimenti di sequestro ovvero di confisca adottati per la prima volta dal giudice di appello è ammessa solo l’opposizione innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell’incidente di esecuzione».

Del resto, la sostanziale equiparazione dei poteri del giudice di primo e secondo grado, quale si ricava dal complessivo impianto del procedimento di prevenzione e dalla natura totalmente devolutiva della impugnazione, impone di riconoscere la piena applicabilità delle disposizioni dettate dall’articolo 22, per quello che riguarda i provvedimenti di urgenza assunti dal presidente del tribunale in via anticipatoria (comma 1), ovvero in caso di particolare urgenza (comma 2); in entrambi i casi il provvedimento presidenziale ha natura interinale ed è sottoposto alla convalida da parte del collegio, convalida che deve intervenire entro trenta giorni, non risultando, peraltro, il provvedimento presidenziale autonomamente impugnabile proprio perché avente natura interinale e provvisoria.

Perciò l’esistenza di un generale potere cautelare in grado di appello implica che il presidente del collegio di appello possa, analogamente al presidente del collegio di primo grado, disporre il provvedimento in via anticipatoria. L’art. 22 introduce, in effetti, un rimedio cautelare anticipatorio che non vi è motivo di limitare al primo grado, anche alla luce della natura totalmente devolutiva del giudizio di appello ai sensi dell’art. 10.

Del resto, trattandosi di disposizioni processuali attinenti esclusivamente all’andamento del procedimento e che prevedono comunque l’impugnazione del provvedimento eventualmente lesivo, non è ravvisabile alcun divieto di applicazione analogica. D’altra parte, lo schema procedimentale tipico previsto dall’articolo 22, il quale attribuisce al presidente del tribunale il potere di disporre in via anticipatoria e d’urgenza il sequestro, prevede necessariamente, entro un termine stabilito a pena di efficacia, la convalida da parte dell’organo collegiale, sicché, anche nel caso in cui il provvedimento sia adottato dal presidente del collegio d’appello, è assicurato il controllo giurisdizionale pieno da parte dell’organo collegiale, pena la perdita di efficacia del provvedimento anticipatorio cui non segua la convalida.

Va, inoltre, sgombrato il campo dalla questione relativa alla carenza di potere, sub specie di carenza di legittimazione, del PG a richiedere il provvedimento cautelare anticipatorio in grado di appello nel corso del giudizio di rinvio derivante dall’accoglimento del ricorso al medesimo proposto avverso il decreto che, all’esito del procedimento di prevenzione, aveva revocato il sequestro disposto dal tribunale.

È, infatti, manifestamente infondata la questione concernente la mancanza di titolarità in capo al PG della proposta di prevenzione poiché, nel caso di specie, la proposta era stata correttamente e tempestivamente avanzata dall’autorità competente, ulteriormente coltivata in appello e in sede di legittimità dal PM competente per dette fasi, sicché non può dubitarsi della legittimazione a richiedere il provvedimento cautelare da parte del PG rappresentante l’accusa nella fase di merito e nel giudizio di rinvio (Sez. 6, 13828/2019).

In relazione al decreto di rigetto della richiesta del PM di applicazione della confisca, non preceduta da sequestro anticipatorio, di cui agli artt. 20 e 22, come sostenuto dalle Sezioni unite con un principio che va, senz’altro condiviso (SU, 20215/2017), è esperibile soltanto il rimedio dell’appello, non anche il ricorso per cassazione. Tanto come del resto previsto testualmente, da ultimo, con la modifica dell’art. 27, dall’art. 6 L. 161/2017 (Sez. 5, 41440/2018).

 

Linee guida, circolari e prassi

G. Muntoni (presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma), “Giurisprudenza e prassi operative del tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione”, relazione tenuta per il corso su “Misure di prevenzione patrimoniale: potenzialità e problematiche del contrasto ai patrimoni illeciti” organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, 6 giugno 2019, reperibile al seguente link: https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2019/2019_06%20–%20Giugno/13%20–%20Misure%20di%20prevenzione/Relazione%20–%20Dott_%20Guglielmo%20Muntoni.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: problematiche organizzative e operative”, nota n. 6815 del 10 novembre 2017, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_16709.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario”, nota n. 5810 dell’8 novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_21020.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, “Quinta lettera di prevenzione”, novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prassi–e–documenti/