x

x

Art. 40 - Gestione dei beni sequestrati

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. (3)

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. (3)

2–bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3–ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l’indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l’esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. (4)

3. L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. (3)

3–bis. L’amministratore giudiziario, con l’autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3–ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. (4)

3–ter. L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell’articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l’esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2–bis del presente articolo. (4)

3–quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. (4)

4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale. (3)

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5–bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia,

di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall’articolo 48, comma 3, lettera c). (2)

5–ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all’articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione. (1)

5–quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5–ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto–legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per le esigenze dell’Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive. (5)

5–quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5–ter, dispone la restituzione

all’avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127. (5)

(1) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 189, lett. b), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. c), L. 161/2017.

(2) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 189, lett. b), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così modificato dall’ art. 11, comma 4–bis, lett. a) e b), DL 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013, e dall’ art. 14, comma 1, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. a), L. 161/2017, che ha sostituito gli originari commi 1, 2, 3 e 4 con gli attuali commi 1, 2, 2–bis, 3, 3–bis, 3–ter, 3–quater e 4.

(4) Comma inserito dall’ art. 14, comma 1, lett. a), L. 161/2017, che ha sostituito gli originari commi 1, 2, 3 e 4 con gli attuali commi 1, 2, 2–bis, 3, 3–bis, 3–ter, 3–quater e 4.

(5) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 189, lett. b), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Rassegna di giurisprudenza

L’ esecuzione del sequestro di prevenzione avviene mediante il compimento delle modalità di cui all’art. 104 Disp. att. c.p.p. (per i beni immobili con la trascrizione del provvedimento) e sul piano materiale con l’immissione in possesso dei beni in favore dell’amministratore giudiziario (art. 21) con rispetto dei diritti dei terzi aventi data certa anteriore. Il sequestro implica per logica comune il trasferimento del possesso del bene in capo al soggetto designato dall’autorità giudiziaria (ed in ciò l’art. 21 può essere ritenuto norma ricognitiva), in attesa della definizione del procedimento, con obbligo – previsto in via generale – dall’amministratore di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

È evidente, tuttavia, che lì dove oggetto del sequestro sia l’abitazione del proposto e del suo nucleo familiare non può ipotizzarsi un immediato spossessamento, posto che le disposizioni previste, rispettivamente dall’art. 2–sexies, comma 4, L. 575/1965 e dall’art. 40, comma 2, rinviano espressamente ai contenuti dell’art. 47 LF, attribuendo al GD (Sez. 1, 6325/2015) la possibilità di adottare i relativi provvedimenti.

In tal senso, può affermarsi che l’esecuzione del sequestro di prevenzione sul bene rappresentato dall’abitazione del proposto segue una disciplina ad hoc, posto che (ferma restando la trascrizione del vincolo) l’occupazione dell’immobile resta provvisoriamente inalterata sino alla emissione del provvedimento con cui, ove ne ricorrano le condizioni (con ricognizione del presupposto della necessità abitativa) il giudice delegato si pronunzi in merito.

In ogni caso l’eventuale provvedimento di sgombero dell’immobile (lì dove non vi sia autorizzazione alla prosecuzione della sua occupazione) non rientra nelle competenze del giudice delegato ma in quelle del Tribunale (in via generale così dispone l’art. 21, comma 2), trattandosi di attività finalizzata alla piena esecuzione del provvedimento collegiale di sequestro e non alla verifica di aspetti inerenti alla mera gestione del bene.

Nel caso qui in esame il decreto di sgombero, sia pure contenente valutazioni circa l’applicabilità o meno dell’art. 47 LF in chiave di presupposto logico della decisione, è stato correttamente emesso, pertanto, dal Tribunale, che ne ha peraltro consentito la reclamabilità – con doppia valutazione di merito – il che esclude violazioni in punto di competenza o altri vizi del procedimento.

In nessun caso potrebbe, inoltre, dirsi sussistente la competenza dell’ANBSC, trattandosi di procedimento di prevenzione regolamentato dalle norme vigenti prima della entrata in vigore del D. Lgs. 159/2011, nel cui ambito la gestione dei beni si trasferisce a detta ANBSC solo in ipotesi e all’atto di confisca definitiva.

In tal senso, va precisato che la particolare disciplina transitoria (art. 117, comma 5) sul punto prevede che per le procedure di prevenzione instaurate prima del 15 marzo 2012 (data della entrata in vigore dell’ultimo regolamento di cui all’art. 113) continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella legge istitutiva dell’ANBSC (L. 50/2010) e ribadita all’art. 110, comma 2, lettera d), e per tale motivo l’ANBSC diventa titolare dei poteri gestionali – in dette procedure – soltanto in fase successiva alla irrevocabilità della confisca (Sez. 1, 43580/2016).

L’art. 40 è compreso nel libro I, intitolato «Le misure di prevenzione», e, precisamente, all’interno di questo, nel titolo III, rubricato «La amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati». L’art. 104–bis Disp. att. c.p.p., rubricato «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio», al comma aggiunto dall’art. 30, comma 2, lett. b), L. 161/2017, recita: «Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

Di conseguenza, in forza del dato testuale dell’art. 104–bis, l’art. 40, in quanto compreso nel titolo III del libro I del precisato testo normativo, risulta applicabile, in linea generale, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca disposti dal giudice penale.

D’altro canto, non sembra plausibile ritenere che le disposizioni di cui al titolo III del libro I del D. Lgs. 159/2011 si applichino solo a particolari tipologie di sequestri e confische. Invero, il comma 1–bis dell’art. 104–bis nell’effettuare il rinvio alle disposizioni del titolo III del libro I del citato Decreto 159/2011 non contiene alcuna specificazione, e segue al comma 1, il quale si riferisce, in termini generalissimi, al «caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico di giustizia, di cui all’art. 61 comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Il dato, in sé già sufficiente, è ancor più significativo se si considera che il successivo comma 1–quater – concernente le specifiche ipotesi dei sequestri e delle confische previsti dall’art. 240–bis CP, o da disposizioni che a questo fanno rinvio, o che sono stati adottati nei procedimenti di cui all’art. 51, comma 3–bis, CPP – contempla l’applicabilità delle regole previste dal D. Lgs. 159/2011 con riguardo non solo alla disciplina di amministrazione e destinazione dei beni sottoposti a vincolo, ma anche alla disciplina «in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro», e, quindi, anche alle previsioni contenute nel titolo IV del libro I.

La previsione dell’art. 1–quater dell’art. 104 Disp. att. c.p.p., infatti, nel contemplare, per le ipotesi in essa indicate, l’applicabilità di ulteriori parti della disciplina di cui al D. Lgs. 159/2011, oltre quelle specificate dal comma 1–bis del medesimo art. 104, conferma che quest’ultima disposizione non può ritenersi dettata per quelle ipotesi, perché sarebbe altrimenti del tutto inutile, ed ha, quindi, carattere generale, riferibile a tutte le ipotesi di sequestro e di confisca di aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, salvo precise deroghe. In questo senso si è orientata anche la dottrina sin dai primi commenti alle modifiche recate dalla L. 161/2017.

Si è infatti espressamente affermato che il rinvio operato dal comma 1–bis dell’art. 104 al titolo III del libro I, in tutti e quattro i suoi capi, è disposto «per tutti i sequestri penali», e che, invece, il comma 1–quater dell’art. 104, per i sequestri per sproporzione e per quelli adottati nei procedimenti di cui all’art. 51, comma 3–bis, CPP richiama non solo la disciplina del capo III del codice antimafia, ma anche il titolo IV, relativo con i suoi tre capi alla tutela dei terzi creditori e ai rapporti con le procedure concorsuali.

Ferma restando l’affermazione dell’applicabilità dell’art. 40, comma 2– bis, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca disposti dal giudice penale, la disciplina da esso prevista, tuttavia, non assicura ai ricorrenti la possibilità di ottenere dal giudice penale un provvedimento che consenta loro di continuare ad abitare l’immobile finora adibito a casa di abitazione. L’art. 40, comma 2–bis, infatti, prevede che il giudice «dispone il differimento dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo» (Sez. 3, 17855/2019).

Il GD è, ai sensi dell’art. 40, l’AG alla quale è demandata l’adozione di tutti i provvedimenti relativi alla gestione dei beni del proposto sottoposti alla misura di prevenzione del sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, anche impartendo le direttive generali per l’amministrazione degli stessi. In tale attività egli è coadiuvato dall’amministratore giudiziario (la cui nomina è, non a caso, contestuale a quella del GD, ai sensi dell’art. 35, comma 1), il quale ha il compito di provvedere “alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi” (cfr. art. 35, comma 5).

Il legislatore ha individuato nel procedimento di prevenzione, mutuando la relativa previsione dalla disciplina delle procedure concorsuali, le figure del GD e dell’amministratore giudiziario, quali organi deputati a condurre, in collaborazione tra loro, la gestione e l’amministrazione dei beni sequestrati, nel periodo che intercorre tra la data dell’imposizione del sequestro e la decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, con compiti, funzioni e procedure analoghi a quelli prescritti per il procedimento fallimentare.

L’art. 40, comma 2, prevede che “il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso”.

A sua volta l’art. 47, LF, statuisce che “se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il GD, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”.

Dall’esame di tali disposizioni normative, emerge con chiarezza che il GD può adottare in favore del proposto i provvedimenti previsti in favore del fallito dall’art. 47, tra cui quello di consentirgli di continuare a godere della casa destinata ad abitazione familiare, rimanendo a carico del proposto stesso le spese e gli oneri inerenti all’unità immobiliare, solo in presenza delle condizioni previste nel menzionato articolo della LF.

La possibilità di consentire al proposto di continuare a godere della casa destinata ad abitazione familiare sottoposta al provvedimento di sequestro, è, dunque, oggetto di un potere discrezionale del GD, che potrà esercitarlo solo ove ricorra la circostanza prevista dal secondo comma della menzionata disposizione della LF, vale a dire nel caso in cui la casa destinata ad abitazione familiare sia di proprietà del proposto.

Esula, infine, dal potere discrezionale del GD, una volta concesso al proposto di continuare a godere dell’abitazione familiare, di incidere sull’adempimento delle spese e degli altri oneri relativi all’immobile, posto dal legislatore a carico del proposto, proprio in conseguenza della facoltà di godimento, insita nel diritto di proprietà che egli, nella fase cautelare, ancora vanta sul bene. Ciò posto, il primo quesito giuridico da risolvere è quello di stabilire se, in assenza della condizione prevista dall’art. 47, comma 2, si giustifica la concessione in favore del proposto del beneficio di continuarne a godere, sopportando le spese e gli oneri gravanti sull’immobile.

La risposta positiva si giustifica alla luce di un duplice ordine di considerazioni. In una situazione in cui non è ancora intervenuto il provvedimento definitivo di confisca, con il conseguente passaggio allo Stato della proprietà del bene attualmente in sequestro, non vi è ragione di non estendere la tutela che il legislatore ha espressamente riconosciuto alla dimensione familiare del proposto, che sia titolare del diritto di proprietà sul bene immobile destinato ad abitazione del suo nucleo familiare, anche a quei casi in cui la destinazione del bene sottoposto a sequestro non ufficiale di prevenzione ad uso di abitazione per sé e per la propria famiglia, derivi da un diritto personale di godimento, diverso da quello che compete al proprietario del bene (come, ad esempio, da un contratto di locazione ad uso abitativo) o da una situazione di fatto, tollerata dall’originario proprietario dell’immobile.

Tale assunto appare conforme ad un’interpretazione estensiva del dettato normativo, costituzionalmente orientata, in virtù della protezione che la Costituzione attribuisce alla famiglia e, di conseguenza, al luogo dove si svolge la vita familiare (cfr. artt. 29, 30 e 31 Cost.), che rappresenta, in tutta evidenza, la ratio delle disposizioni contenute nell’art. 47.

D’altro canto va sempre rammentato che l’amministrazione giudiziaria del bene sequestrato, al cui coordinamento è preposto il GD, deve essere indirizzata, come si è detto, “alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi”.

Ciò al duplice scopo, da un lato, di evitare che, in sede di confisca, il bene risulti gravato da oneri e pesi, in relazione ai quali siano configurabili diritti dei terzi meritevoli di tutela, ai sensi degli artt. 52 e ss.; dall’altro di consentire di elevare la capacità di produzione di reddito del bene immobile sottoposto a sequestro, sempre in vista della destinazione delle relative somme di denaro derivanti dalla sua utilizzazione, a scopi di pubblico interesse, secondo i criteri fissati dall’art. 48.

Alla possibilità di estendere al proposto che non sia proprietario dell’immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro di prevenzione, la facoltà di continuare a godere dell’abitazione pur non essendone proprietario si accompagna, dunque, l’obbligo, che deriva dalla stessa previsione dell’art. 40, comma 2, di provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare. Sarebbe, infatti, del tutto irrazionale, nel momento in cui si attribuisce, attraverso un’interpretazione estensiva in bonam partem, al proposto non proprietario del bene in sequestro, la facoltà di continuare a godere della casa di famiglia, non estendere gli oneri strettamente connessi al godimento del bene.

In questa prospettiva porre a carico del proposto l’adempimento delle spese condominiali relativi al godimento dell’immobile, risulta del tutto legittimo, in quanto funzionale ad evitare che in sede di confisca possano essere fatti valere diritti di credito da parte dei terzi, alle condizioni previste dall’art. 52. Così come sarebbe stata legittima, in astratto, la previsione del pagamento di un canone o di una indennità di occupazione, a carico del proposto, disponendo egli di beni di rilevante valore all’estero non raggiunti da sequestro, in quanto finalizzata ad incrementare la redditività del bene (Sez. 5, 26603/2018).

Dall’analisi dei dati normativi di riferimento si evince che soggetti ad impugnazione sono soltanto i provvedimenti del tribunale che dispongono la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro, ovvero la restituzione della cauzione, la liberazione delle garanzie, la confisca della cauzione l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia (art. 27, comma 2).

Sono, invece, inoppugnabili i provvedimenti del GD alla procedura, in difetto di una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassatività di cui all’art. 568 CPP, il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione.

Nel quadro così delineato, l’ammissibilità dell’impugnazione avverso i provvedimenti del GD nella procedura di prevenzione è limitata ai soli provvedimenti indicati nell’art. 47 LF, che il GD può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia ai sensi dall’art. 40, comma 2, e si declina nelle forme dell’opposizione al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione.

La fattispecie in esame si riferisce, invece, al rigetto dell’istanza di autorizzazione dell’amministratore giudiziario all’immediato pagamento di un debito ed alla soddisfazione di un credito del terzo, avente causa – secondo !a prospettazione del ricorrente – in un contratto di cessione d’azienda, che esula, all’evidenza, dall’ipotesi di cui all’art. 40, comma 2, e che deve essere, piuttosto, ricondotta nell’ambito delineato da! comma 1 del citato art. 40, vale a dire nelle «direttive generali della gestione dei beni sequestrati» che il GD impartisce «anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia [medesima] ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera a)». Il provvedimento è, pertanto, inoppugnabile.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, avverso i provvedimenti del GD relativi alle istanze del proposto volte a conseguire un sussidio alimentare e ad ottenere il riconoscimento del diritto dì abitazione nell’immobile sottoposto a sequestro, è consentita l’opposizione allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento nelle forme dell’incidente di esecuzione onde evitare disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata dalla LF, che prevede il reclamo avverso i provvedimenti emessi dall’omologo organo della procedura fallimentare, tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l’uso, nei limiti suoi propri, dell’incidente dì esecuzione e il provvedimento emesso all’esito di tale procedura è soggetto a ricorso per cassazione, con il limite posto dall’art. 3–ter L. 575/1965.

In tal caso, la peculiare ratio posta a sostegno della tesi favorevole all’impugnazione rende evidente che questa si riferisce non a tutte le decisioni assunte dal GD o dall’amministratore giudiziario nel procedimento di prevenzione in merito alla gestione dei beni sequestrati, ma esclusivamente a quelle relative ai provvedimenti indicati nell’art. 47 LF, rispetto ai quali soltanto si pone un problema di ingiustificata disparità di trattamento con gli omologhi provvedimenti assunti in sede concorsuale, per i quali è previsto il rimedio invocato.

Di guisa che i provvedimenti adottati dal GD nel procedimento di prevenzione, ai sensi dell’art. 40, comma 1, (direttive generali della gestione dei beni sequestrati impartite dal GD), non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all’art. 568 CPP e avverso gli stessi non è neanche consentita – a differenza dei provvedimenti previsti dal comma secondo del citato art. 40 – l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione.

Il principio enunciato si pone in linea di continuità con la riforma introdotta dalla L. 161/2017 che, nel confermare la generale inoppugnabilità dei provvedimenti relativi alla gestione dei beni sequestrati, riserva il gravame solo avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del GD, nei cui confronti «il PM, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al GD, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale» (art. 40, comma 4).

Di guisa che – anche alla luce della riforma – in tema di impugnabilità degli atti di gestione dei beni sequestrati devono distinguersi: – le direttive impartite dal GD all’amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 40, comma 1 – e, conseguentemente, il rigetto delle relative istanze volte ad ottenerne l’autorizzazione – da ritenersi inoppugnabili; – i provvedimenti indicati nell’articolo 47, primo comma, LF, assunti dal GD, ai sensi dell’art. 40, comma 2, impugnabili con atto di opposizione al tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione; – gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del GD, impugnabili attraverso reclamo al GD (Sez. 5, 57130/2018).

L’art. 40 prevede la possibilità di reclamo nell’ipotesi di atti dell’amministratore giudiziario, che siano stati compiuti in violazione di quanto previsto dal decreto stesso. Dunque, il legislatore ha inteso circoscrivere l’intervento del GD in sede di reclamo – poi “procedimentalizzato” per via giurisprudenziale – ai soli casi di violazione, da parte dell’amministratore giudiziario, delle disposizioni in precedenza impartitegli.

Il che trova la sua evidente ragion d’essere nella collocazione in seno al procedimento di prevenzione della misura genetica e nella strettamente connessa funzione di generale coordinamento e controllo della gestione del bene che spetta al GD, laddove, per il resto, l’esplicita previsione normativa della regolazione dei rapporti giuridici inerenti all’amministrazione dell’azienda a mente delle norme dettate dal codice civile non può che comportare che sia il giudice civile chiamato a dirimere le questioni e le contestazioni che siano formalizzate nel corso della gestione di tali rapporti. In senso contrario, non potrebbe d’altro canto invocarsi il disposto del comma 2 dello stesso art. 40, secondo il quale il GD può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti in tema di alimenti di cui all’art. 47 LF, sia perché si è qui in presenza di diritti personalissimi, per i quali il legislatore ha inteso prevedere una disciplina ad hoc, la cui ragionevole maggiore celerità è strettamente connessa all’intento di meglio assicurare l’effettività della tutela; sia perché, appunto, si è al cospetto di una espressa previsione normativa, ovviamente circoscritta all’ambito suo proprio (Sez. 6, 8523/2017).

In tema di misure di prevenzione, è legittima l’imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto, per consentirgli di continuare ad abitare in un immobile sottoposto a sequestro, a condizione che il soggetto non si trovi in condizioni di emergenza abitativa in quanto, disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà (Sez. 6, 25289/2015).

 

Linee guida, circolari e prassi

G. Muntoni (presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma), “Giurisprudenza e prassi operative del tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione”, relazione tenuta per il corso su “Misure di prevenzione patrimoniale: potenzialità e problematiche del contrasto ai patrimoni illeciti” organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, 6 giugno 2019, reperibile al seguente link: https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2019/2019_06%20–%20Giugno/13%20–%20Misure%20di%20prevenzione/Relazione%20–%20Dott_%20Guglielmo%20Muntoni.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario”, nota n. 5810 dell’8 novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_21020.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, “Quinta lettera di prevenzione”, novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prassi–e–documenti/

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al link che segue: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

ODCEC di Verona, “La gestione dei beni. Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario: le relazioni ex artt. 36 e 41 CAM. Le problematiche applicative”, 17 ottobre 2018, reperibile al seguente link: https://www.formazionecommercialisti.org/download/00008741–17102018–materiale–avv–damorepdf

ODCEC di Napoli, “L’amministrazione giudiziaria”, maggio 2018, reperibile al seguente link: https://www.odcec.napoli.it/media/news/2/1210/attach/download/Quaderno_Totale_–_01.10.18.pdf

Progetto Icaro (progetto finanziato dalla Commissione europea e gestito da Arci Milano, Avviso Pubblico, Centro di Iniziativa Eu– Modello integrato per la gestione e il risanamento delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata CGIL Lombardia, Associazione Saveria Antiochia Osservatorio Antimafia e Università degli Studi di Milano), “Modello integrato per la gestione e il risanamento delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata” reperibile al seguente link: https://www.cross.unimi.it/wp–content/uploads/Modello–integrato–per–la–gestione–e–il–risanamento–delle–aziende–sequestrate–e–confiscate–alla–criminalit%C3%A0–organizzata.pdf

Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, “L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’attività dell’Agenzia nazionale (ANBSC)”, Delibera 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, reperibile al seguente link: http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/2016/fascicolo_11_2016/03_Cdc_Anbsc.pdf