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Art. 436

Costituzione dell’appellato e appello incidentale

L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza.

La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale [Codice di procedura civile 333, 334], l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata a norma dell’articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.

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