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Art. 513

Ricerca delle cose da pignorare

L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] e del precetto [Codice di procedura civile 480], può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [Codice di procedura civile 517, 523, 607, 609, 671]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [Codice civile 2912].

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l’assistenza della forza pubblica [Codice di procedura civile 475].

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore [Codice di procedura civile 486], può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore [Codice di procedura civile 543] consente di esibirgli [Codice di procedura civile 556].

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