x

x

Art. 534

Vendita all’incanto

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato [Codice civile 147, n. 2; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 159, 168].

Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo [Codice di procedura civile 532; Codice penale 353, 354].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.