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Art. 382

Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

La corte, quando decide una questione di giurisdizione [Codice di procedura civile 41, 362, 368], statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente [Codice di procedura civile 360, n. 1, 386].

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa [Codice di procedura civile 7, 49, 360, n. 2].

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito [Codice di procedura civile 385, 389].

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