x

x

Art. 385

Provvedimenti sulle spese

La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese [Codice di procedura civile 91, 391].

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza [Codice di procedura civile 360, n. 2, 382], provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia [Codice di procedura civile 392] la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio [Codice di procedura civile 383].

[Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.