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Art. 280

Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

Con la sua ordinanza [Codice di procedura civile 279] il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo d’ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma.

Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa [Codice di procedura civile 175].

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