Art. 280
Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio
Con la sua ordinanza [Codice di procedura civile 279] il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo d’ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma.
Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa [Codice di procedura civile 175].
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