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Art. 382 - Stato di flagranza

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Rassegna giurisprudenziale

Stato di flagranza (art. 382)

Lo stato di flagranza previsto dall’art. 382 è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l’illecito ed il fatto percettivo dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all’arresto (Sez. 3, 37861/2014).

In caso di reato di natura permanente, può riconoscersi la sussistenza della flagranza, quando è decorso il tempo necessario all’espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile (Sez. 6, 8015/2002).

La condizione di “quasi flagranza” presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (SU, 39131/2016).

In tema di arresto, perché ricorra la «quasi flagranza» è necessario che l'inseguimento sia attuato da un soggetto che, laddove sia diverso dalla polizia giudiziaria che abbia assistito al fatto, può essere la persona offesa o anche un terzo, purché costui abbia direttamente assistito al delitto e abbia immediatamente proceduto ad inseguire il responsabile senza soluzione di continuità, poiché solo in tale ipotesi sussiste quel «pregnante collegamento tra il reato ed il suo autore» che è idoneo ad assicurare 9 quella altissima probabilità della colpevolezza dell'arrestato che giustifica l'eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare una persona della sua libertà personale (Sez. 5, 24623/2021).

In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato richiede l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o le tracce del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 2, 20687/2017).

Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto (SU, 39131/2016).

Lo stato di flagranza nella commissione del delitto di furto di energia elettrica si protrae sino al momento in cui l’utenza, su cui sono operate le plurime captazioni, è attiva. Il delitto è a condotta frazionata, o a consumazione prolungata, sicché le captazioni successive alla prima non costituiscono “post factum” penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, ma atti di un’unica azione furtiva. Pertanto ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, non si richiede che l’agente sia sorpreso nell’atto di manomettere il contatore dei consumi, assumendo invece rilievo l’effettivo utilizzo dell’energia, integrante il fatto della sottrazione (Sez. 4, 47327/2014).