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Art. 381 - Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall’art. 614, primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) abrogato.

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale.

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Rassegna giurisprudenziale

Arresto facoltativo in flagranza (art. 381)

La PG non è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà - in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell’arrestato - con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Peraltro, quanto alle condizioni della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. 5, 10916/2012).