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Art. 383 - Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Rassegna giurisprudenziale

Facoltà di arresto da parte dei privati (art. 383)

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383, si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di PG normalmente destinati a esercitare tale potere; ove, invece, il privato si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di PG, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui al citato art. 383, ma in semplice comportamento di denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale (Sez. 4, 48986/2017).

Indipendentemente dalla formula utilizzata nel verbale redatto dalla PG, ciò che rileva per ritenere sussistente l’arresto da parte del privato è l’esercizio di fatto, da parte dello stesso, dei poteri anche coattivi e l’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di PG (Sez. 2, 7177/2018).