Art. 387 - Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo.
Rassegna giurisprudenziale
Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari (art. 387)
È corretto l’operato della PG che consente all’arrestato, in presenza dell’ufficiale di PG operante, di informare personalmente i familiari a mezzo del telefono (Cass. Pen. 30.5.1979).