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Art. 386 - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.

2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97.

3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall’articolo 558.

5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo (art. 386)

La previsione dell’art. 386, riguardando unicamente il dovere della PG di porre l’arrestato a disposizione del PM e non anche il luogo ove l’arrestato sia a tal fine materialmente custodito, non impone che l’arrestato sia condotto in carcere nel termine di cui sopra, essendo sufficiente che lo stesso rimanga a disposizione del PM in una idonea camera di sicurezza (Sez. 6, 45711/2016).

L’inosservanza, da parte della PG, del dovere di avvertire l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all’art. 386, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o inefficacia dell’atto (Sez. 6, 34083/2013).

L’inosservanza dell’art. 386 comma 2, per mancata comunicazione dell’arresto in flagranza al difensore d’ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede, non potendo tale omissione essere ricondotta alla previsione dell’art. 178 lett. c), poiché l’obbligo di informazione dell’arresto non attiene, in modo diretto, all’assistenza dell’imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida (Sez. 6, 31281/2009).