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Art. 385 - Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Rassegna giurisprudenziale

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze (art. 385)

L’arresto in flagranza di un soggetto che versi in stato di incapacità di intendere e di volere è illegittimo, perché operato in violazione del divieto posto dall’art. 385, sempre che tale stato si manifesti chiaramente all’agente operante al momento dell’intervento; nell’ipotesi in cui, in carenza di tale condizione manifesta, la non imputabilità si palesi solo in sede di convalida dell’arresto, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti e/o dell’interrogatorio svolto, non è consentito al giudice della convalida inserire nello schema valutativo del controllo dell’attività di polizia giudiziaria, conoscenze acquisite aliunde o comunque diverse da quelle poste a base dell’arresto e del fermo (Sez. 6, 18196/2016).