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Art. 388 - Interrogatorio dell’arrestato o del fermato

1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’articolo 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Rassegna giurisprudenziale

Interrogatorio dell’arrestato o del fermato (art. 388)

L’avviso non fornito al difensore ovvero fornito con modalità tali da rendere oggettivamente impossibile la presenza dello stesso all’interrogatorio ex artt. 388 e 391 determina la sussistenza di una nullità assoluta non suscettibile di sanatoria che si estende a tutti gli atti conseguenti, con la conseguenza che la nullità degli atti conseguenti rileva a prescindere dal fatto che sia stato impugnato il provvedimento di convalida e - tramite esso - la verifica relativa alla costituzione delle parti effettuata in quella sede (Sez. 2, 11583/2018).

La questione relativa alla nullità dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio espletato nonché all’omessa effettuazione dell’interrogatorio ex art. 294, incidendo esclusivamente sull’efficacia del titolo coercitivo, non può essere devoluta alla cognizione del TDR e, successivamente, della Corte di Cassazione.

Difatti, ove l’interrogatorio di garanzia non venga esperito nel termine previsto dall’art. 294, la custodia cautelare perde efficacia, a norma dell’art. 302 e la difesa può formulare istanza di liberazione ex art. 306. Avverso l’eventuale provvedimento reiettivo di tale istanza, potrà essere proposto appello ex art. 310 e, successivamente ed eventualmente, ricorso per cassazione (SU, 24/2012).

Lo strumento documentativo normale degli atti del procedimento penale è quello della verbalizzazione a norma dell’art 134 avendo la riproduzione audiovisiva funzione meramente aggiuntiva, limitata, peraltro, alla ipotesi in cui essa si appalesi come “assolutamente indispensabile”. Invertendo il canone di priorità dei mezzi di documentazione l’art. 141-bis prevede, come normale modalità documentati va dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione, la riproduzione fonografica o audiovisiva essendo la verbalizzazione prevista solo in forma sommaria ed in ambito complementare.

Tale disposizione, dunque, trova applicazione negli interrogatori condotti dal GIP a norma degli artt. 299 comma 3-ter, 301 comma 2-ter, 294 comma 1, nonché in quelli effettuati dal PM a norma degli art. 363, 364, 388.

È esplicitamente escluso che le formalità di cui trattasi debbano adottarsi anche in caso di interrogatorio reso in udienza, sicché le particolari modalità di documentazione previste dall’art. 141-bis non riguardano l’atto compiuto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, del giudizio abbreviato o dell’udienza preliminare (SU, 9/1998).