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Art. 389 - Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato

1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

Rassegna giurisprudenziale

Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art. 389)

Nel caso in cui il PM abbia liberato di sua iniziativa l’arrestato ai sensi dell’art. 389, egli non è obbligato a richiedere la procedura di convalida dell’arresto, né il giudice può procedere di sua iniziativa alla procedura di convalida nonostante l’omessa richiesta del PM (Sez. 1, 25635/2011).