x

x

Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Rassegna giurisprudenziale

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto e citazione di persone informate sui fatti (art. 376)

Il potere di procedere all’accompagnamento coattivo del soggetto è riconosciuto al PM dall’art. 377.

Nel caso di citazione di persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini, mentre gli artt. 375 e 376 gli attribuiscono analogo potere in caso di invito a presentarsi della persona sottoposta alle indagini e in quello di interrogatorio o confronto (in questo caso, previa autorizzazione del giudice); nessuna norma estende tale potere alla PG come conseguenza della delega di indagini ricevuta dal PM ai sensi dell’art. 370, norma che, al secondo comma, richiama solo disposizioni che non contemplano poteri coercitivi.

Ciò è ovviamente conforme all’art. 13 della Costituzione, che permette alla polizia giudiziaria provvedimenti limitativi della libertà personale solo nel caso eccezionale del terzo comma, puntualmente riprodotto dall’art. 349, comma 4, nonché dalle norme in tema di perquisizione e sequestro. In definitiva, se la PG è delegata a sentire persone informate sui fatti dal PM, le deve citare ma non può accompagnarle coattivamente; sarà il PM, nel ricevere l’esito delle indagini delegate, a valutare se provvedere direttamente a citare la persona informata e a disporne eventualmente l’accompagnamento coattivo (Sez. 1, 6595/2016).