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Art. 244 - Casi e forme delle ispezioni

1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnicaanche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

Rassegna giurisprudenziale

Casi e forme delle ispezioni (art. 244)

L’esame di un apparato telefonico cellulare per estrarne, all’insaputa del titolare, il relativo numero telefonico non è qualificabile né come perquisizione ex art. 352, dato che la PG non è evidentemente andata alla ricerca del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti, né come ispezione di cose, posto che l’utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, come previsto dagli artt. 244, comma 1 e 246.

Si tratta allora, evidentemente, di quelle attività urgenti ed “innominate” di PG di cui agli artt. 55 e 348 finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova mediante la raccolta di ogni elementi utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, come riconosciuto del resto dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire, per un verso, che l’acquisizione di un cellulare e dei dati segnalati sul display si collocano tra gli atti urgenti demandati alla PG e, come tali, non subordinati a preventiva autorizzazione dell’AG e, dall’altro, che anche la ulteriore rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all’acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell’AG, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte della PG  (Sez. 6, 20247/2018).

Gli artt. 244 e 247 del codice di rito sono relativi alle ispezioni e alle perquisizioni. Quando queste attività ricadono su “materiale informatico”, allora vanno adottate “misure tecniche atte ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”.

Ebbene, quella che è stata definita una attività di pedinamento elettronico nulla ha a che fare con le ispezioni e le perquisizioni, meno che mai con l’attività di intercettazione. Si tratta di una ordinaria attività di PG, posta in essere con l’ausilio di strumenti tecnici e accompagnata, nel caso in scrutinio, da attività di intercettazione ambientale.

Essa non è regolata da norme cogenti in riferimento ai dati raccolti. I suoi risultati, per altro, sono veicolati nella istruttoria dibattimentale attraverso le dichiarazioni di chi ha effettuato e/o coordinato l’operazione di “pedinamento”. Si tratta, pertanto, di un problema di attendibilità, non certo di utilizzabilità, né doveva essere attivata la procedura ex art. 360 (Sez. 5, 5550/2016).

La Convenzione di Budapest del 23.11.2001 risulta ratificata nell’ordinamento italiano attraverso la L. 48/2008, che - fra l’altro - ha modificato il testo dell’art. 244, comma 2, introducendo la possibilità di disporre ispezioni “anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e la loro inalterabilità”; conformemente, in materia di perquisizioni, il nuovo art. 247, comma 1-bis prevede che “quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”.

In vero, l’intervento di adeguamento delle norme processuali ha riguardato anche l’esame di atti, documenti e corrispondenza presso banche (art. 248), gli ordini di esibizione e consegna (art. 256), gli obblighi e le modalità di custodia (art. 259), l’apposizione di sigilli o vincoli su cose sequestrate (art. 260), l’acquisizione di plichi e corrispondenza (art. 353) ed il sequestro in genere (art. 354): norme il cui oggetto è stato esteso fino a comprendere attività riferite a “dati, informazioni e programmi informatici”, per i quali deve intendersi parimenti prescritto il rispetto delle cautele volte a preservarne il contenuto.

Già la Raccomandazione R (95) del 13/09/2001, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, si soffermava del resto sul tema della genuinità della prova digitale, sottolineando l’esigenza “to collect, preserve, and present electronic evidence in ways that best ensure and reflect their integrity and irrefutable authenticity” (“raccogliere, preservare e presentare le prove digitali con modalità che assicurino e rispecchino al meglio la loro integrità e irrefutabile autenticità” – NDA).

Né l’art. 244, né l’art. 256, al pari delle altre norme novellate nei termini anzidetti, indicano tuttavia quali siano le modalità adeguate ad eseguire un accesso a dati informatici, tale da garantirne una acquisizione genuina e non alterarne il contenuto originale.

Allo stato, in altre parole, se può dirsi che la prescrizione normativa di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e la loro inalterabilità contenga un implicito richiamo alle best practices esistenti, la tesi che l’unica best practice utilizzabile nel caso di specie sia la formazione di una copia forense dell’intero hard disk risulta meramente allegata, e non può assurgere a fatto notorio di cui il giudice di merito avrebbe dovuto in ipotesi tenere conto (Sez. 5, 32264/2015).

L’ispezione va inquadrata nel novero dei mezzi destinati alla acquisizione di prove disciplinate dalla legge, segnatamente dall’art. 244, con il previo decreto autorizzativo della AG. Ma avverso siffatto provvedimento, avuto riguardo al principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568, non è previsto alcun mezzo di gravame né, tanto meno, il ricorso in sede di legittimità (Sez. 7, 27053/2014).