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Art. 245 - Ispezione personale

1. Prima di procedere all’ispezione personale l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

2. L’ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

3. L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni.

Rassegna giurisprudenziale

Ispezione personale (art. 245)

L’accertamento dell’eventuale presenza di eventuali residui di polvere da sparo sul corpo di una persona è qualificabile come atto di ispezione personale (Sez. 1, 125/1993).

Il prelievo di frammenti di polvere da sparo, prodromico all’effettuazione di accertamenti tecnici, pur costituendo attività irripetibile, non costituisce accertamento comportante la necessità dell’intervento della difesa, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione – nel quale si concreta il c.d. “stub” – è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità, con la conseguenza che per la sua esecuzione nel corso delle indagini preliminari non deve essere dato alcun avviso al difensore dell’indagato, mentre i relativi risultati possono essere utilizzati ai fini dell’adozione di una misura cautelare (personale) ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa (Sez. 1, 44244/2014).

L’accertamento radiografico è un’ispezione personale (Sez. 7, 11316/2017).