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Art. 246 - Ispezione di luoghi o di cose

1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

Rassegna giurisprudenziale

Ispezione di luoghi o cose (art. 246)

L’art. 246 comma 1 espressamente prevede che la copia del decreto di ispezione di luoghi o di cose sia consegnata all’atto dell’inizio delle operazioni all’imputato o a chi dispone del luogo solo se presenti.

Analogamente, l’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore è previsto dall’art. 114 Att. soltanto in caso che l’indagato sia presente al compimento dell’atto.

Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell’indagato né la mancata consegna dell’atto all’indagato non presente, né il mancato avviso al difensore (Sez. 1, 27142/2016).