x

x

Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.

2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

Rassegna giurisprudenziale

Condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 542)

La condanna del querelante alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall’imputato per la difesa è condizionata all’accertamento della colpa nell’esercizio del diritto di querela (Sez. 2, 5551/2018).

Il requisito psicologico richiesto dalla disciplina positiva è quello della colpa grave del querelante, ossia quella trascuratezza del più alto grado che consiste nel non avvertire l’ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità (Sez. 5, 31728/2004).

La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, in caso di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta dall’accertamento e quindi da un motivato giudizio, sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela, ma la motivazione può essere anche implicitamente contenuta nel discorso giustificativo svolto a fondamento della decisione (fattispecie in cui è stata ritenuta implicitamente esistente la motivazione sulla esistenza della colpa del querelante in considerazione delle ragioni poste a base dell’assoluzione degli imputati, pronunciata per insussistenza del fatto, dopo la positiva ricognizione della infondatezza della querela e non per mera insufficienza e contraddittorietà delle prove a carico) (Sez. 5, 47967/2014).

Ai sensi dell’art. 542, la condanna della parte civile al pagamento delle spese e del risarcimento del danno in favore dell’imputato postula l’assoluzione con formula perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, mentre è incompatibile con quella perché il fatto non costituisce reato (Sez. 5, 43361/2013).

Per i reati perseguibili a querela è prevista, nei casi di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile, nel caso in cui ne sussistano le condizioni.

E tuttavia, nel caso in cui nelle more del procedimento sopraggiunga il decesso del querelante, tale condanna non può essere disposta. Ciò non solo, ovviamente, a carico del querelante deceduto, ma neanche a carico dei suoi eredi, posto che il principio della trasmissione dell’obbligazione agli eredi opera solo nel caso in cui l’obbligazione sia giuridicamente esistente; il che non si verifica allorché il decesso del querelante preceda la sentenza assolutoria.

L’obbligo di risarcire il danno, invero, e di rifondere le spese, così come quello di pagare le spese anticipate dallo Stato, sorgono soltanto con la pronuncia della relativa condanna ad opera del giudice; condanna che non può essere emessa, per difetto di regolare contraddittorio, nei confronti di soggetto che, in conseguenza della morte sopravvenuta, più non riveste la qualità di parte nel processo.

Così come non può essere emessa una condanna a carico degli eredi del querelante, a loro volta rimasti del tutto estranei al processo; né essi potrebbero essere coinvolti nel rapporto processuale non riscontrandosi in seno al procedimento penale l’esistenza di un istituto analogo a quello che, nel rito civile, consente la riassunzione nei confronti degli aventi causa della parte deceduta (Sez. 4, 43162/2013).

È affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il provvedimento di condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato, pronunciato dal giudice all’esito dell’udienza camerale per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione sia perché nulla prevede il codice al riguardo sia perché, non essendo stata esercitata l’azione penale, neppure può essere compiuto alcun accertamento diverso da quello concernente i motivi dell’archiviazione (Sez. 2, 44583/2014).

Deve riconoscersi anche al giudice di legittimità il potere di compensare in modo totale o parziale le spese processuali sostenute dalle parti, in presenza di espressa richiesta formulata ai sensi dell’art. 542 (Sez. 5, 13505/2015).