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Art. 543 - Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

 

Rassegna giurisprudenziale

Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno (art. 543)

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 Cod. pen. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 19 Cod. pen. che ha la natura di pena accessoria; trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l’azione civile venga proposta nel processo penale.

Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 citato non può essere disposta d’ufficio in mancanza della domanda della parte istante (Sez. 6, 7917/1998; SU, 6168/1988). Ed ancora, da ciò deriva, proprio in ragione della natura suddetta - assimilabile non a pena accessoria, ma ad un mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che l’ha subito - che la sospensione condizionale della pena non può avere ad oggetto la pubblicazione della sentenza penale, nel senso che la prima non può esser subordinata all’esecuzione dell’altra (Sez. 1, n. 17662/2014).

L’eventuale violazione dell’art. 543 per esser stato l’istituto applicato in difetto dei presupposti, quale la richiesta della parte civile - non può costituire oggetto di incidente di esecuzione, dovendo formare motivo di impugnazione in sede di merito. Diversamente, all’ammissibilità dell’istanza osta l’intangibilità del giudicato.

E senza che, peraltro, possa trovare applicazione il dictum delle Sezioni unite richiamato dal ricorrente (SU, 6240/2014), a mente del quale l’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione (purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione); come più volte affermato, infatti, nel caso di specie non si verte in ipotesi di pena accessoria (Sez. 3, 23719/2016).