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Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496.

3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.

4. L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis.

4-ter.  Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette.

Rassegna giurisprudenziale

Esame diretto e controesame dei testimoni (art. 498)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 498 nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l’esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l’esame su domande e contestazioni proposte dalle parti (Corte costituzionale, sentenza 283/1997).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 498 comma 4-ter nella parte in cui non prevede che l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (Corte costituzionale, sentenza 63/2005).

Non sussiste violazione del principio di oralità, al quale è ispirata la doverosa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di mutata composizione del collegio, qualora il teste riconvocato si limiti a confermare, senza opposizione di alcuna parte, le dichiarazioni in precedenza rese innanzi a diverso collegio, considerato che i verbali contenenti tali dichiarazioni fanno regolarmente parte del fascicolo per il dibattimento.

Peraltro, il divieto di utilizzo diretto delle prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti, non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta; di conseguenza, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo (Sez. 5, 10127/2018).

Per predicare l’assenza di genuinità della prova non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande dell’esame testimoniale abbiano suggerito la risposta ma occorre estendere l’analisi all’affidabilità della prova nel suo complesso, pervenendo alla conclusione che l’uso di una metodologia non corretta abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto, nella specie con l’incidente probatorio, globalmente inidoneo ad essere valutato (Sez. 3, 4672/2015).

L’assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non dà luogo ad alcuna nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all’art. 178, né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge bensì con modalità diverse da quelle prescritte (Sez. 5, 39808/2014).

Ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell’istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull’incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione (Sez. 4, 1022/2015).

Non comporta alcuna nullità né irregolarità e non è comunque deducibile dall’imputato l’audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme che prevedono l’audizione protetta sono dettate nell’interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all’età del testimone (Sez. 3, 44448/2013).

In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l’inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell’esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l’esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia (Sez. 3, 5754/2014).

L’art. 498 comma 4 esclude per i testi minorenni l’esame diretto e il controesame condotto dalle parti al fine evidente di tutelare la personalità del minore e di garantire la serenità della sua deposizione. Il medesimo art. 498 al successivo comma 4-bis prevede poi che, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, l’esame del testimone minorenne possa svolgersi secondo le modalità “protette” indicate per l’incidente probatorio nell’art. 398 comma 5-bis, e cioè presso strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l’abitazione del minore, e con la documentazione fonografica o audiovisiva, o in mancanza con le forme della perizia o della consulenza tecnica.

Ed inoltre l’art. 498 comma 4-ter contempla che per determinati reati a sfondo sessuale l’esame del minore vittima del reato, su richiesta sua o del suo difensore, venga effettuato mediante l’uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico.

L’estensione delle garanzie procedimentali in tema di esame si è, poi, arricchita dell’ulteriore previsione, contenuta nel nuovo art. 498 comma 4-quater che oggi prevede che “quando si procede per i reati previsti dal comma 4- ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalità protette”.

Sempre con riferimento ai reati sessuali l’art. 609-decies comma 3 Cod. pen. prevede che l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’AG che procede.

Inoltre, stante la particolare vulnerabilità psichica dei minori, a maggior ragione valgono anche per le loro deposizioni testimoniali il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499 comma 2) e il divieto di domande suggestive, che tendono a suggerire le risposte (art. 499 comma 3).

A ciò si aggiunge che, al fine di garantire la genuinità della testimonianza di minorenni, possono essere adottate le misure suggerite nella carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo valore cogente, raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore.

Giova anche l’indagine psicologica del minore abusato che comunque non è indefettibile. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell’autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziali, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell’attendibilità di tali dichiarazioni; nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento.

D’altra parte, poi, quando la parte offesa di abusi sessuali sia in particolare un minore, le dichiarazioni rese da quest’ultimo, soprattutto ove espresse in termini prevalentemente sintomatici dell’abuso subito, se non proprio con quello che è stato definito il linguaggio dei simboli, piuttosto che in termini positivamente narrativi dello stesso, richiedono una specifica verifica di attendibilità, con la ricerca di elementi probatori, anche solo indiziari, dello stesso segno.

Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste, ma in quest’ultima evenienza (quella dell’abuso sessuale su minori) è richiesta al giudice di merito una articolata analisi critica  anche e soprattutto  degli elementi probatori di conferma (Sez. 3, 6626/2014).

Le complete garanzie di contraddittorio e di difesa assicurate attraverso il meccanismo dell’incidente probatorio comportano l’assenza di ogni diritto delle parti, che vi abbiano partecipato, di esigere la ripetizione, in sede dibattimentale, delle attività compiute in sede d’incidente probatorio (Sez. 3, 514/2002).