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CAPO III – ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 149 Att: (regole da osservare prima dell’esame testimoniale)

Art. 150 Att: (esame delle parti private)

Art. 151 Att: (assunzione di nuove prove)

Art. 152 Att: (facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento)

 

Note introduttive

Il nutrito insieme delle disposizioni che precedono regola l’istruttoria dibattimentale, cioè l’insieme delle attività attraverso le quali vengono acquisiti al processo gli elementi conoscitivi necessari al giudice per valutare la fondatezza dell’ipotesi d’accusa e trarne le corrette conseguenze sul piano decisorio.

Le norme in esame hanno anzitutto una valenza organizzativa poiché delineano le coordinate generali e di dettaglio applicabili all’assunzione delle prove.

Servono dunque a fissare, in modo coerente alla natura prevalentemente accusatoria del nostro processo penale, l’ordine generale nell’assunzione delle prove che assegna al PM il ruolo di apripista, giacché è all’accusa pubblica che spetta l’onere di provare i fatti posti a base dell’imputazione contestata, e alle altre parti l’intervento successivo.

Servono inoltre a mettere a fuoco le prescrizioni da seguire nell’assunzione dei singoli mezzi di prova, con specifica attenzione alla testimonianza (sulla base della constatazione del notevole rilievo che essa ha ordinariamente nei processi penali), all’esame dei periti e consulenti tecnici e a quello delle parti private.

Di particolare importanza e rilievo pratico è il meccanismo delle contestazioni (art. 500), attraverso il quale si consente alle parti di servirsi dei verbali dichiarativi acquisiti in epoca pregressa al dibattimento per contestare le dichiarazioni rese dal teste nella deposizione dibattimentale e introdurre dubbi sulla sua credibilità.

È peraltro possibile, quando si disponga di elementi concreti per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia o manovre corruttive per indurlo a non deporre o a deporre il falso, acquisire le dichiarazioni contenute nel fascicolo del PM che in tal caso sono utilizzabili come elemento probatorio ai fini della decisione (art. 500 commi 4 e 5). Si realizza in tal modo il precetto dell’art. 111 comma 5 Cost. che consente deroghe alla formazione della prova in contraddittorio allorché siano intervenute condotte illecite volte a coartare la volontà del dichiarante.

È poi assegnato al giudice, una volta completata l’acquisizione delle prove ammesse inizialmente, un rilevante potere di integrazione probatoria. Esso è giustificato dal fine essenziale di ogni giudizio penale - la ricerca della verità – e consente al giudice da un lato di provare a colmare lacune conoscitive eventualmente residuate dopo l’istruttoria ordinaria e dall’altro di soddisfare, in autonomia rispetto alle prospettive impresse dai programmi probatori seguiti dalle parti, ogni esigenza di approfondimento che avverta in relazione all’oggetto del giudizio.

Gli artt. 511 e ss. disciplinano lo strumento delle letture (che tuttavia possono essere evitate se il giudice si limita ad indicare specificamente gli atti utilizzabili per la decisione), intese come mezzo per assicurare alle parti una capillare conoscenza degli atti confluiti nel fascicolo dibattimentale.

Le letture rappresentano una palese deroga al principio dell’oralità che pure dovrebbe permeare il giudizio di primo grado e sono espressione di una sorta di realismo normativo: si è preso cioè atto che l’oralità, soprattutto se intesa in modo assoluto, è sostanzialmente impraticabile e che in ogni caso è impossibile prescindere dalla documentazione delle prove assunte in forma orale.

Art. 496 - Ordine nell’assunzione delle prove

1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’articolo 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

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Art. 497 - Atti preliminari all’esame dei testimoni

1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

2-bis.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime.

3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

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Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496.

3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.

4. L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis.

4-ter.  Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette.

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Art. 499 - Regole per l’esame testimoniale

1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

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Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

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Art. 501- Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

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Art. 502 - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’articolo 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.

2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.

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Art. 503 - Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizione dell’articolo 500 comma 2.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

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Art. 504 - Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

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Art. 505 - Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili all’accertamento dei fatti.

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Art. 506 - Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.

2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

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Art. 507 - Ammissione di nuove prove

1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove.

1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

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Art. 508 - Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501.

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Art. 509 - Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

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Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma 2.

2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

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Art. 511 - Letture consentite

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l’esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell’accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell’articolo 93.

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Art. 511-bis - Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511.

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Art. 512 - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240.

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Art. 512-bis - Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

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Art. 513 - Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare

1. Il giudice, se l’imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell’articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell’articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 511.

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Art. 514 - Letture vietate

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499 comma 5.

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Art. 515 - Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell’articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

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