x

x

Art. 508 - Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento (art. 508)

In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli art. 508, 511 e 501, perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande (Sez. 3, 8497/1999).

L’art. 230 stabilisce, nei primi due commi, l’ambito di operatività del consulente tecnico nel senso che la sua attività può esplicarsi sia nel momento del conferimento dell’incarico al perito, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve, sia nel corso delle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Inoltre, tale articolo, al comma 4, pone dei limiti temporali alla facoltà di intervento del consulente tecnico proprio al fine di evitare che la sua attività possa ritardare lo svolgimento della perizia.

Ne consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell’incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso l’esame del perito d’ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento con le forme previste dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 508 (Sez. 1, 11867/1995).

Allorché, d’ufficio o su richiesta di parte, il giudice del dibattimento disponga una perizia, deve ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, relazione prevista in via generale dall’art. 227 e non esclusa dal comma 3 dell’art. 508, laddove è stabilito che il perito stesso risponde ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente.

Della relazione deve essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi dell’art. 508 comma 2 e 511 comma 3. La lettura che sia fatta senza l’esame del perito non determina l’inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa; nullità soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alle sanatorie di cui all’art. 183 (Sez. 6, 6945/1991).