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Art. 509 - Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

Rassegna giurisprudenziale

Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie (art. 509)

Si rimanda alla giurisprudenza citata sub artt. 495, 506, 507 e 508.