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Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma 2.

2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

Rassegna giurisprudenziale

Verbale di assunzione dei mezzi di prova (art. 510)

A norma dell’art. 142, il verbale è nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Non ricorre pertanto alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva, sia pure in assenza delle condizioni richieste dall’art. 140, o in mancanza del consenso espresso ai sensi dell’art. 559 comma 2, in quanto tali inosservanze non determinano alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 142 né in altre previsioni.

La nullità sussiste solo se, in conseguenza anche della mancata riproduzione riassuntiva dei verbali di testimonianza, si verifichi la totale mancanza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova, poiché in tal caso si tratterebbe di nullità d’ordine generale per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c) (Sez. 3, 5892/2015).

Il verbale di udienza è atto a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall’AG ma, secondo le diverse  ma coincidenti  prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480, dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo  a pena di nullità secondo la previsione di cui all’art. 142 dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell’atto (Sez. 3, 45251/2016).

In tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l’identità del soggetto partecipante all’atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili (Sez. 3, 43948/2016).