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Art. 511 - Letture consentite

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l’esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell’accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell’articolo 93.

Rassegna giurisprudenziale

Letture consentite (art. 511) (si consulti anche la giurisprudenza citata sub art. 431)

Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale.

Con la precisazione che la volontarietà dell’assenza può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall’intenzione di sottrarsi al contraddittorio. Gli ulteriori elementi di conforto, individuati dal giudice nelle risultanze processuali, non possono essere integrati da altre dichiarazioni acquisite con le medesime modalità (Sez. 5, 566/2019).

Il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile (SU, 417362019).

Un provvedimento formale attestante la lettura o la semplice indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione non può intendersi prescritto a pena di nullità e, inoltre, la mancata formalizzazione di rilievi delle parti nel momento in cui il giudice dia la parola al PM per la discussione, esaurendo l’attività di assunzione delle prove, dimostra come esse prestino acquiescenza alla utilizzazione di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo processuale nel corso dell’istruttoria dibattimentale (Sez. 5, 38097/2016).

La violazione dell’obbligo sancito dall’art. 511 di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall’art. 178.

Tale violazione, inoltre, non può dare luogo a inutilizzabilità degli atti di cui è stata omessa la lettura o l’indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell’acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti, in quanto sia l’art. 191 che l’art. 526 sanzionano l’illegittimità dell’acquisizione della prova e, quindi, i vizi di un’attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell’indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento (Sez. 6, 26928/2018).

La mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo previsto dall’art. 431 assolve ad una funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale all’acquisizione del contenuto dell’atto o del documento medesimo, in quanto è al momento in cui il giudice ne dispone la lettura  oppure manifesta in altro modo la determinazione di avvalersene  che deve farsi riferimento per verificare la correttezza o meno dell’inserzione dell’atto nel fascicolo per il dibattimento e per la concreta attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, 20755/2018).

L’obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice - persona fisica, non rende inutilizzabile l’attività probatoria già eventualmente compiuta.

Da ciò consegue che, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione della stessa, potrà essere acquisita la documentazione di atti e, in particolare, dei verbali, facendo gli stessi già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice, in quanto la pregressa fase dibattimentale, pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta sicché anche ai precedenti verbali dibattimentali si applica integralmente la disciplina dettata dall’art. 511 in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (Corte costituzionale, sentenza 17/1994).

Il medesimo orientamento è stato espresso dal giudice delle leggi con riferimento al potere-dovere del giudice di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità del fatto, affermandosi che non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento, che la pregressa fase dibattimentale legittimamente compiuta, venga recuperata, successivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ai fini della decisione nel contraddittorio delle parti attraverso lo strumento della lettura (Corte costituzionale, sentenza 99/1996).

Il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell’art. 511, è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all’individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all’esame della persona che le ha rese (Sez. 6, 36210/2013).

In relazione ai rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative, essi devono ritenersi prove documentali ex art. 234, acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive (Sez. 3, 27118/2015).

Le relazioni scritte dei consulenti tecnici possono essere dal giudice acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito dell’esame del consulente tecnico in base all’applicazione in via analogica dell’art. 511 comma 3 sull’acquisizione della relazione peritale (Sez.  4, 53284/2017).

La relazione tecnica, quale che ne siano le caratteristiche intrinseche, non è inclusa tra gli atti inseribili nel fascicolo per il dibattimento ex art 431 comma 1, dei quali è consentita la lettura ex art 511, essendo uno di quei documenti pacificamente contenuti nel fascicolo del PM, acquisibili solo col consenso delle parti ex art 431 comma 2 (Sez. 5, 43959/2017).

Non possono essere posti a base della decisione assunta all’esito del giudizio ordinario prove che non siano formate e/o acquisite nel contraddittorio dibattimentale, salvo che non vi sia un consenso espresso dell’imputato all’utilizzazione ai fini del giudizio di penale responsabilità. In particolare, non possono entrare a comporre il materiale utilizzabile ai fini della decisione gli atti assunti o compiuti nel corso delle indagini e, segnatamente, le trascrizioni informali compiute dalla PG deputata all’ascolto delle intercettazioni, id est i c.d. brogliacci (Sez. 6, 24744/2018).

In tema di letture consentite, ex artt. 431 e 511, la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell’azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell’autore della denuncia-querela (Sez. 5, 51711/2014).

Ove una perizia trascrittiva delle intercettazioni, disposta ex art. 268 comma 7 nel corso dell’udienza preliminare, sia espletata successivamente all’udienza stabilita per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431, legittimamente è depositata nel corso del dibattimento sicchè essa, venendo a far parte del fascicolo per il dibattimento, è utilizzabile dal giudice per la propria decisione.

Infatti, non è ipotizzabile alcuna violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa per essere stata inserita senza alcun contraddittorio, in quanto il difensore che ne abbia interesse, può, ai sensi dell’art. 491 comma 2, dedurre, anche tardivamente, tutte le questioni ritenute opportune sull’inserimento della medesima nel fascicolo del dibattimento (Sez. 2, 14948/2018).

La prevalente giurisprudenza, nell’ambito della concezione che esclude l’assimilabilità al perito del trascrittore di colloqui intercettati, esclude che quest’ultimo debba essere sottoposto a esame in dibattimento, sia perché si ritiene che il trascrittore non possa essere ragguagliato a un perito, sia in quanto l’art. 511 comma 3 condiziona all’esame del perito la lettura di una “relazione peritale”, alla quale non potrebbe essere assimilata la trascrizione delle registrazione (SU, 18268/2011).

Costituisce atto irripetibile, e può quindi essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie (Sez. 3, 36399/2011).

Il verbale di arresto è atto irripetibile che, ai sensi dell’art. 431, concorre a formare il fascicolo per il dibattimento (Sez. 6, 16836/2018).

Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati (SU, 41281/2006).

In tema di intercettazioni, i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1, sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l’inesistenza o la nullità degli stessi dal momento che il divieto di utilizzazione di cui all’art. 271 si riferisce, fra l’altro, all’inosservanza delle forme previste dall’art. 267 (Sez. 1, 7845/2015).

La perizia trascrittiva deve essere considerata parte del fascicolo per il dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 268 comma 7 e 431, così come i files audio delle intercettazioni (in quanto atti irripetibili), che sono a disposizione delle parti fin dal deposito presso l’ufficio del PM ex art. 268 comma 4 e, comunque, fin dal momento in cui sono depositati presso il GIP. 

Contro l’inserimento della perizia (nonché dei files audio), i difensori possono sollevare, anche tardivamente (e cioè anche oltre il limite temporale di cui all’art. 491 comma 1) tutte le eccezioni ritenute opportune a ciò essendo legittimati dalla previsione di cui all’art. 491 comma 2 a norma del quale le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento possono essere sollevate anche successivamente all’accertamento della costituzione delle parti ove tale possibilità sorga «soltanto nel corso del dibattimento  (Sez. 2, 14948/2018).

È acquisibile al fascicolo del dibattimento la relazione di servizio redatta dalla PG e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato laddove essa, per le circostanze obbiettive, debba essere qualificata come atto irripetibile, non sussistendo più la possibilità di rinnovazione dell’atto attraverso la audizione del verbalizzante (Sez. 6, 32505/2004).

Il verbale di ascolto di un DVD costituisce atto investigativo ripetibile, e perciò non richiedente alcuna garanzia in relazione al contraddittorio. In ogni caso, trattandosi di atto facente parte del fascicolo del PM è acquisibile al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, il quale può formarsi tacitamente mediante la manifestazione di volontà espressa del PM che lo propone e l’assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest’ultima sia incompatibile con una volontà contraria (Sez. 3, 1727/2015).

Costituisce atto irripetibile, e può quindi essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie (Sez. 3, 36399 /2011).

La relazione tecnica, quale che ne siano le caratteristiche intrinseche, non è inclusa tra gli atti inseribili nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 comma 1, dei quali è consentita la lettura ex art. 511, essendo uno di quei documenti pacificamente contenuti nel fascicolo del PM, acquisibili solo col consenso delle parti ex art. 431 comma 2 (Sez. 5, 43959/2017).

Il processo verbale di accompagnamento del giudicabile, pur essendo atto irripetibile, non può essere utilizzato per provare le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria circa la situazione giuridica dello straniero immigrato (Sez. 1, 6794/2011).

La mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo previsto dall’art. 431 assolve ad una funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale all’acquisizione del contenuto dell’atto o del documento medesimo, in quanto è al momento in cui il giudice ne dispone la lettura  oppure manifesta in altro modo la determinazione di avvalersene  che deve farsi riferimento per verificare la correttezza o meno dell’inserzione dell’atto nel fascicolo per il dibattimento e per la concreta attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti.

Nella specie si è ritenuto che un’intercettazione acquisita in violazione dell’art. 270 non fosse utilizzabile, pur essendo stata acquisita al fascicolo del dibattimento per consenso tra le parti (Sez. 1, 20755/2018).