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Art. 514 - Letture vietate

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499 comma 5.

Rassegna giurisprudenziale

Letture vietate (art. 514)

Gli atti contenuti nel fascicolo del PM ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all’art. 514, salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, come quella derivante da una loro assunzione “contra legem” (Sez. 6, 48949/2016).

In tema di giudizio abbreviato, la possibilità di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari il valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del “dibattimento”, comporta che in tale giudizio non possono essere ritenuti inutilizzabili gli atti pur affetti da inutilizzabilità fisiologica della prova, relativa ad elementi assunti “secundum legem”, ma non legittimamente acquisite al dibattimento ex art. 526, cui corrispondono i divieti di lettura di cui all’art. 514, e le ipotesi di nullità relativa, stabilite esclusivamente per la fase dibattimentale dalla legge, mentre sono rilevabili i casi di inutilizzabilità “patologica”, riguardante atti probatori assunti “contra legem”, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto, in tutte le fasi procedimentali, e nelle procedure incidentali cautelari e di merito (Sez. 3, 23182/2018).

In caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove una delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l’onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l’ammissione dei suddetti testi.

Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l’onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l’ammissione dei testi (Sez. 2, 11542/2011).

La consultazione di documenti in aiuto della memoria alla quale il teste può essere autorizzato è un concetto non interpretabile in modo univoco, siccome correlato all’oggetto delle singole deposizioni rese negli specifici casi concreti, sicché, se da un lato risulta sostanzialmente disatteso il divieto di lettura di cui all’art. 514 in caso di utilizzazione per la decisione di documenti preformati rispetto al dibattimento, dall’altro non è vietata l’utilizzazione di elementi contenuti in un documento redatto dal teste, allorché essi siano stati acquisiti al dibattimento attraverso l’esame e il controesame del teste stesso, e quindi con la garanzia di pienezza del contraddittorio e con la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il contraddittorio è funzionale (Sez. 1, 9202/2009).

Gli “elementi concreti” in ordine all’intimidazione del dichiarante che a norma dell’art. 500 comma 4 legittimano l’acquisizione di sue precedenti dichiarazioni non richiedono necessariamente in ogni caso un previo e formale accertamento incidentale, ben potendo emergere, oltre che da prove già assunte, dall’analisi interna della stessa dichiarazione dibattimentale, e che, entrata a regime la normativa del giusto processo, l’acquisizione dei verbali degli atti di indagine – altrimenti vietata ex art. 514 e 515 – è appunto finalizzata alla loro utilizzazione secondo la previsione dell’art. 111 comma 5 Cost. (Sez. 1, 39996/2005).