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Art. 515 - Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell’articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

Rassegna giurisprudenziale

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento (515)

Ai sensi dell’art. 512, l’imprevedibile sopravvenuta impossibilità della ripetizione della prova orale rende le precedenti dichiarazioni del testimone leggibili in dibattimento e quindi acquisibili nel fascicolo dibattimentale a mente dell’art. 515.

La irripetibilità, che costituisce il cardine del meccanismo di recupero al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in sede d’indagini disciplinato da detta disposizione attiene al procedimento di assunzione della prova, ovverosia alla “ripetizione dell’assunzione dell’atto dichiarativo”, che deve risultare dal punto di vista fenomenico – e perciò oggettivamente, dal punto di vista processuale – irrealizzabile e non quindi al contenuto della prova e cioè al risultato del procedimento acquisitivo (alle dichiarazioni, rese o non rese).

L’oggettiva, nel senso indicato, imprevedibile sopravvenuta impossibilità di dar corso all’assunzione della prova comporta ex se l’acquisizione, mediante lettura dell’atto al fascicolo del dibattimento, in base al combinato disposto degli artt. 515 e 512.

Tanto non basta però a rendere senz’altro e senza limiti utilizzabili per la decisione le dichiarazioni acquisite unilateralmente dall’accusa giacché la norma che disciplina l’utilizzabilità ai fini della decisione delle prove è in realtà l’art. 526 comma 1-bis che infatti dispone che “la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato e del suo difensore” (Sez. 2, 5082/2018).

Gli adempimenti relativi alla lettura o alla indicazione degli atti previsti dall’art. 511 sono prescritti solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell’art. 431, come si ricava anche dal disposto degli artt. 495 e 515, in quanto è in ordine a tali atti che si vuole assicurare la possibilità di un espresso contraddittorio orale, mentre la stessa esigenza non riguarda gli atti acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale in contraddittorio tra le parti (Sez. 5, 7716/2015).