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Art. 496 - Ordine nell’assunzione delle prove

1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’articolo 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

Rassegna giurisprudenziale

Ordine di assunzione delle prove (art. 496)

Il mancato rispetto dell’ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità alcuna, risolvendosi in una mera irregolarità (Sez. 5, 5163/2018).

Tale principio vale a maggior ragione nella ipotesi in cui un certo ordine di assunzione delle prove sia stato concordato dalle parti (Sez. 6, 26302/2017).

Il fatto che l’esame dei consulenti tecnici di parte sia effettuato prima dell’esame del perito non integra alcuna ipotesi di nullità, poiché la violazione dell’ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall’art. 496, non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale, stante il principio di tassatività delle nullità (Sez. 6, 11400/2015).