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Art. 497 - Atti preliminari all’esame dei testimoni

1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

2-bis.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime.

3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

Rassegna giurisprudenziale

Atti preliminari all’esame dei testimoni (art. 497)

Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all’art. 497, comma 2., configura una nullità relativa che, ai sensi dell’art. 182, comma 2, deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l’esame abbia inizio (Sez. 6, 45696/2008).

Le dichiarazioni dell’imputato di reato collegato, pur se assunte irritualmente con forma della testimonianza e con la pronuncia della formula di cui all’art. 497, comma 2, possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall’art. 198, comma 2 (Sez. 5, 41179/2008).

L’omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell’art. 207 non comporta la nullità della deposizione, a norma dell’art. 497 comma 3, il quale stabilisce che è prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, tra le quali non è compreso l’avvertimento suindicato (Sez. 2, 31384/2004).

Le dichiarazioni dell’imputato di reato collegato, pur se assunte irritualmente con la forma della testimonianza e la pronuncia della formula di cui all’art. 497 comma 2, possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall’art. 198 comma 2 (Sez. 5, 11674/1995).